Art. 8. 
 
  E' reputato autore dell'opera, salvo prova  contraria,  chi  e'  in
essa indicato come tale, nelle forme d'uso, ovvero e' annunciato come
tale,   nella    recitazione,    esecuzione,    rappresentazione    o
radiodiffusione dell'opera stessa. 
 
  Valgono come nome lo pseudonimo, il nome  d'arte,  la  sigla  o  il
segno  convenzionale,  che   siano   notoriamente   conosciuti   come
equivalenti al nome vero.