Art. 8. Indennita' di missione 1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui agli articoli 2, 3, commi 1, 2, 3, e 5, e 4, comma 1, e' corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennita' e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali. 2. La misura dell'indennita' di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui agli articoli 2 e 3, commi 2 e 3, nonche' per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, e' calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman. 3. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 3, comma 4, e 4, commi 3 e 4, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti. 4. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 4, comma 2, si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. 5. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, riguardanti la misura dell'indennita' di missione da corrispondere al personale impiegato nella missione di cui all'articolo 3, comma 4, (( del presente decreto )) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001. Per la finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 752.060 (( per l'anno 2004. )) Riferimenti normativi: - Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante «Indennita' al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1926. - La legge 8 luglio 1961, n. 642, recante «Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 29 luglio 1961. Si riporta il testo dell'art. 3: «Art. 3. - Al personale di cui all'art. 1 puo' essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennita' speciale da stabilirsi nella stessa valuta dall'assegno di lungo servizio all'estero, con le modalita' previste dall'art. 27 della legge 26 marzo 1958, n. 361.». - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3-bis, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42: «3-bis. In deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, al personale che partecipa alla missione di cui all'art. 1, comma 6, del presente decreto, l'indennita' di missione e' corrisposta nella misura intera incrementata del 30 per cento qualora lo stesso non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuito.».