Art. 8.
                       Indennita' di missione
  1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque
territoriali  e  nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla
data  di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale,
al  personale  appartenente ai contingenti di cui agli articoli 2, 3,
commi  1, 2, 3, e 5, e 4, comma 1, e' corrisposta per tutta la durata
del  periodo,  in  aggiunta  allo  stipendio o alla paga e agli altri
assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione di
cui  al  regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per
cento,  detraendo  eventuali indennita' e contributi corrisposti agli
interessati direttamente dagli organismi internazionali.
  2.  La  misura  dell'indennita' di cui al comma 1, per il personale
militare  appartenente  ai  contingenti  di  cui agli articoli 2 e 3,
commi  2  e  3, nonche' per il personale dell'Arma dei carabinieri in
servizio  di  sicurezza  presso  la  sede  diplomatica  di  Kabul  in
Afghanistan,   e'  calcolata  sul  trattamento  economico  all'estero
previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
  3.  L'indennita'  di cui al comma 1 e' corrisposta al personale che
partecipa  alle missioni di cui all'articolo 3, comma 4, e 4, commi 3
e  4,  nella  misura  intera,  incrementata  del  30  per cento se il
personale  non  usufruisce,  a  qualsiasi titolo, di vitto e alloggio
gratuiti.
  4.  Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 4,
comma  2,  si  applica  il trattamento economico previsto dalla legge
8 luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale, di cui all'articolo 3
della  medesima  legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di
lungo servizio all'estero.
  5.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  3,  comma  3-bis,  del
decreto-legge  20 gennaio  2003, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla   legge   18 marzo   2003,   n.   42,   riguardanti  la  misura
dell'indennita'  di  missione da corrispondere al personale impiegato
nella  missione  di  cui  all'articolo  3,  comma  4, (( del presente
decreto  ))  si  applicano  a  decorrere  dal 1° gennaio 2001. Per la
finalita'  di  cui  al presente comma e' autorizzata la spesa di euro
752.060 (( per l'anno 2004. ))
          Riferimenti normativi:
              -  Il  regio  decreto  3 giugno  1926,  n. 941, recante
          «Indennita'  al  personale dell'amministrazione dello Stato
          incaricato  di  missione  all'estero»,  e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1926.
              -  La legge 8 luglio 1961, n. 642, recante «Trattamento
          economico  del  personale  dell'Esercito,  della  Marina  e
          dell'Aeronautica  destinato  isolatamente all'estero presso
          Delegazioni  o  Rappresentanze militari ovvero presso enti,
          comandi  od  organismi internazionali», e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 186 del 29 luglio 1961. Si riporta il
          testo dell'art. 3:
              «Art.  3.  - Al personale di cui all'art. 1 puo' essere
          attribuita,  qualora l'assegno di lungo servizio all'estero
          non  sia  ritenuto  sufficiente  in relazione a particolari
          condizioni   di   servizio,   una  indennita'  speciale  da
          stabilirsi   nella  stessa  valuta  dall'assegno  di  lungo
          servizio all'estero, con le modalita' previste dall'art. 27
          della legge 26 marzo 1958, n. 361.».
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 3, comma 3-bis, del
          decreto-legge   20 gennaio  2003,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42:
              «3-bis.  In deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma
          2,  del  decreto-legge  1° luglio 1996, n. 346, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1996, n. 428, al
          personale  che  partecipa  alla missione di cui all'art. 1,
          comma  6, del presente decreto, l'indennita' di missione e'
          corrisposta  nella  misura  intera  incrementata del 30 per
          cento qualora lo stesso non usufruisca, a qualsiasi titolo,
          di vitto e alloggio gratuito.».