Art. 8. Attivita' preparatorie della valutazione 1. Le attivita' di preparazione della valutazione sono svolte dal LVS e dal committente. 2. Il committente chiede l'intervento del LVS, specificando il traguardo di sicurezza o il profilo di protezione richiesto. 3. Il LVS esamina il traguardo di sicurezza o il profilo di protezione al fine di accertare, sulla base anche di eventuale ulteriore documentazione richiesta al committente, che lo stesso costituisca una solida base per la conduzione del processo di valutazione; ove necessario richiede modifiche. 4. Il LVS, in ragione delle informazioni di cui dispone, verifica l'assenza di elementi che possano pregiudicare il buon esito della valutazione. 5. Al fine di ottenere la certificazione il LVS comunica all'organismo di certificazione l'avvio dell'attivita' di valutazione.