Art. 8.
              Attivita' preparatorie della valutazione
  1.  Le  attivita' di preparazione della valutazione sono svolte dal
LVS e dal committente.
  2.  Il  committente  chiede  l'intervento  del LVS, specificando il
traguardo di sicurezza o il profilo di protezione richiesto.
  3.  Il  LVS  esamina  il  traguardo  di  sicurezza  o il profilo di
protezione  al  fine  di  accertare,  sulla  base  anche di eventuale
ulteriore  documentazione  richiesta  al  committente,  che lo stesso
costituisca  una  solida  base  per  la  conduzione  del  processo di
valutazione; ove necessario richiede modifiche.
  4.  Il  LVS, in ragione delle informazioni di cui dispone, verifica
l'assenza  di  elementi  che possano pregiudicare il buon esito della
valutazione.
  5.   Al   fine  di  ottenere  la  certificazione  il  LVS  comunica
all'organismo    di    certificazione   l'avvio   dell'attivita'   di
valutazione.