Art. 8. Presidente 1. Il/La presidente del consiglio dell'Universita' e' il/la rappresentante legale dell'Universita'. Il/La presidente: a) convoca e presiede il consiglio dell'Universita' e la giunta dell'Universita'; b) da' esecuzione alle deliberazioni del consiglio dell'Universita' e della giunta dell'Universita', fatte salve le competenze attribuite al rettore ai sensi dell'art. 11, lettera d); c) approva le spese e controlla le entrate e cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario; d) nomina, su proposta dei consigli di facolta', i professori/le professoresse e i ricercatori/le ricercatrici di ruolo; e) stipula, su proposta dei consigli di facolta', i contratti con i/le docenti a tempo determinato; f) stipula i contratti con i collaboratori linguistici/le collaboratrici linguistiche; g) stipula i contratti di lavoro del personale tecnico-amministrativo; h) vigila sull'operato dei direttori/delle direttrici; i) stipula i contratti con soggetti pubblici e privati; j) emana lo statuto, il regolamento didattico generale della Libera Universita' di Bolzano, il regolamento generale d'Ateneo e il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; k) adotta provvedimenti d'urgenza da sottoporre necessariamente alla ratifica da parte rispettivamente del consiglio dell'Universita' e della giunta dell'Universita' nella sua successiva riunione; l) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dallo statuto e attribuite per norma di legge al legale rappresentante dell'universita'. 2. Il/la presidente puo' delegare l'adozione di atti ai/alle vicepresidenti, al rettore/alla rettrice e ai/alle direttori/trici. 3. Il/la presidente conferisce inoltre l'incarico di supplenza in caso di sua assenza o impedimento ad uno/a dei/delle due vicepresidenti.