Art. 8.
                             Presidente
  1.   Il/La  presidente  del  consiglio  dell'Universita'  e'  il/la
rappresentante legale dell'Universita'. Il/La presidente:
    a)  convoca  e presiede il consiglio dell'Universita' e la giunta
dell'Universita';
    b)    da'    esecuzione    alle   deliberazioni   del   consiglio
dell'Universita'  e  della  giunta  dell'Universita',  fatte salve le
competenze attribuite al rettore ai sensi dell'art. 11, lettera d);
    c) approva le spese e controlla le entrate e cura l'osservanza di
tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario;
    d)  nomina, su proposta dei consigli di facolta', i professori/le
professoresse e i ricercatori/le ricercatrici di ruolo;
    e) stipula, su proposta dei consigli di facolta', i contratti con
i/le docenti a tempo determinato;
    f)   stipula  i  contratti  con  i  collaboratori  linguistici/le
collaboratrici linguistiche;
    g)    stipula    i    contratti    di    lavoro   del   personale
tecnico-amministrativo;
    h) vigila sull'operato dei direttori/delle direttrici;
    i) stipula i contratti con soggetti pubblici e privati;
    j)  emana  lo  statuto,  il  regolamento didattico generale della
Libera  Universita' di Bolzano, il regolamento generale d'Ateneo e il
regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
    k)  adotta  provvedimenti d'urgenza da sottoporre necessariamente
alla ratifica da parte rispettivamente del consiglio dell'Universita'
e della giunta dell'Universita' nella sua successiva riunione;
    l) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dallo statuto e
attribuite    per   norma   di   legge   al   legale   rappresentante
dell'universita'.
  2.  Il/la  presidente  puo'  delegare  l'adozione  di  atti ai/alle
vicepresidenti, al rettore/alla rettrice e ai/alle direttori/trici.
  3.  Il/la  presidente conferisce inoltre l'incarico di supplenza in
caso   di   sua   assenza   o  impedimento  ad  uno/a  dei/delle  due
vicepresidenti.