Art. 8.
Modalita'  di esecuzione dei progetti ai fini del conseguimento degli
                              obiettivi

  1.  I  progetti predisposti ai fini del rispetto degli obiettivi di
cui  agli  articoli 3  e  4  possono  essere eseguiti con le seguenti
modalita':
    a) mediante azioni dirette dei distributori;
    b) tramite societa' controllate dai medesimi distributori;
    c) tramite  societa'  terze  operanti  nel  settore  dei  servizi
energetici, comprese le imprese artigiane e loro forme consortili.
  2.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  comunica al
Ministero  delle  attivita' produttive e al Ministero dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio e alle regioni e province autonome gli
estremi  delle  societa'  operanti nel settore dei servizi energetici
che  rispondono  alla  definizione contenuta nelle linee guida di cui
all'art.  5,  comma 6, e che hanno presentato richieste di verifica e
di certificazione dei risparmi realizzati da specifici progetti.