Art. 8. Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali 1. A decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parita' di trattamento, l'obiettivita', la completezza e l'imparzialita' dell'informazione, i programmi di informazione trasmessi sulle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private, riconducibili alla responsabilita' di una specifica testata giornalistica, si conformano ai seguenti criteri: a) la presenza di candidati e' ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialita' dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico legati all'attualita' della cronaca; b) quando vengono trattate, senza la partecipazione diretta dei candidati, questioni relative alla competizione elettorale, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati nella competizione vanno rappresentate in modo corretto ed obiettivo, anche con riferimento alle pari opportunita' tra i due sessi, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese delle persone indicate alla lettera a). Resta salva per l'emittente la liberta' di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone; c) fatti salvi i criteri di cui alle precedenti lettere a) e b), nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, dovra' essere complessivamente garantita, nel corso della campagna elettorale, la presenza equilibrata di tutti i candidati che partecipano alle elezioni, assicurando sempre e comunque un equilibrato contraddittorio. 2. Fermo il disposto del precedente comma 1, nel periodo ivi previsto, la presenza dei candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e dei consigli regionali e degli enti locali delle regioni interessate, e' vietata in tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti. 3. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, e' vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte degli elettori.