Art. 8. 1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, e' destinata la somma di 10 milioni di euro a carico del Fondo della protezione civile che sara' allo scopo corrispondentemente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze. 2. La regione autonoma della Sardegna e' autorizzata a trasferire al Commissario delegato risorse finanziarie a carico del proprio bilancio, anche a titolo di anticipazione rispetto all'importo di cui al comma 1, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali. La regione autonoma della Sardegna e' altresi autorizzata, su disposizione del Commissario delegato ad eseguire con propri fondi, in anticipazione delle risorse commissariali, gli interventi previsti dalla presente ordinanza; il Commissario delegato provvedera' conseguentemente a rimborsare alla regione autonoma della Sardegna le spese sostenute per la realizzazione degli interventi stessi. 3. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire al Commissario delegato eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziate. 4. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono trasferite su apposita contabilita' speciale, all'uopo istituita, intestata al Commissario delegato - Presidente della regione autonoma della Sardegna con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.