Art. 8.
  1.  Per  la  realizzazione  degli  interventi  di cui alla presente
ordinanza,  e'  destinata la somma di 10 milioni di euro a carico del
Fondo    della    protezione    civile    che    sara'   allo   scopo
corrispondentemente  integrato  dal  Ministero  dell'economia e delle
finanze.
  2.  La  regione autonoma della Sardegna e' autorizzata a trasferire
al  Commissario  delegato  risorse  finanziarie  a carico del proprio
bilancio, anche a titolo di anticipazione rispetto all'importo di cui
al  comma  1, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo
28 marzo  2000,  n.  76,  ed  alle  relative  disposizioni  normative
regionali. La regione autonoma della Sardegna e' altresi autorizzata,
su  disposizione  del  Commissario  delegato  ad  eseguire con propri
fondi,  in  anticipazione delle risorse commissariali, gli interventi
previsti   dalla   presente   ordinanza;   il   Commissario  delegato
provvedera' conseguentemente a rimborsare alla regione autonoma della
Sardegna  le  spese  sostenute  per la realizzazione degli interventi
stessi.
  3.  Le amministrazioni statali e gli enti pubblici sono autorizzati
a  trasferire  al  Commissario delegato eventuali risorse finanziarie
finalizzate al superamento del contesto emergenziate.
  4.  Le  risorse  finanziarie  di  cui  al  presente  articolo  sono
trasferite  su  apposita  contabilita'  speciale, all'uopo istituita,
intestata al Commissario delegato - Presidente della regione autonoma
della Sardegna con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.