Art. 8.
           Disposizioni in materia di giustizia tributaria
  1.  All'articolo  11,  comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre
1992,  n. 545, le parole: «nove anni» sono sostituite dalle seguenti:
(( «dieci anni» )).
          Riferimenti normativi:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  11  del  decreto
          legislativo  31  dicembre  1992,  n. 545 (Ordinamento degli
          organi    speciali    di    giurisdizione   tributaria   ed
          organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione
          della  delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
          30  dicembre  1991, n. 413), come modificato dalla presente
          legge:
              «Art.  11  (Durata  dell'incarico).  -  1. I componenti
          delle  commissioni tributarie durano in carica nella stessa
          commissione  non  oltre  dieci  anni  e  sono  nominati con
          precedenza sugli altri disponibili, in posti che si rendono
          vacanti   in   altre   commissioni  secondo  i  criteri  di
          valutazione  ed  i punteggi di cui alle tabelle E ed F ed a
          parita'  di  punteggio  secondo  la  maggiore anzianita' di
          eta'.  Nei  casi  di  necessita'  di  servizio, il Ministro
          dell'economia  e  delle finanze puo' disporre, su richiesta
          del  consiglio  di  presidenza  della giustizia tributaria,
          l'anticipazione  nell'assunzione  delle  funzioni, ai sensi
          del quarto comma dell'art. 10 dell'ordinamento giudiziario,
          di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
              2.  I  componenti  delle commissioni tributarie cessano
          dall'incarico    in    ogni    caso   al   compimento   del
          settantacinquesimo anno di eta'.
              3.    I   componenti   delle   commissioni   tributarie
          provinciali  possono  essere  nominati, dopo cinque anni di
          attivita'  nelle stesse, in posti vacanti nelle commissioni
          tributarie  regionali,  anche  in deroga alla previsione di
          cui  all'art.  5,  con  precedenza  su  altri  disponibili,
          secondo  i criteri ed i punteggi di cui alle tabelle E ed F
          ed a parita' di punteggio secondo la maggiore anzianita' di
          eta'.
              4. La nomina a componente di commissione tributaria non
          costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.».