Art. 8. La valutazione delle materie prime e delle merci, ai fini della determinazione del reddito imponibile, e' fatta in base al minor prezzo tra quello di acquisto o di costo e quello desunto dall'andamento del mercato alla chiusura dell'esercizio. Le disposizioni relative alla rivalutazione per conguaglio monetario si applicano anche, con effetto dal 1950, alle materie prime ed alle merci, in base ai valori ed alle consistenze quantitative e qualitative risultanti dagli inventari regolarmente tenuti. Quando, peraltro, il valore di inventario risulti maggiore del prezzo di acquisto o di costo, la rivalutazione per conguaglio monetario si calcola sulla base del detto prezzo. Nel caso di variazioni quantitative si considera che il realizzo sia avvenuto anzitutto per le merci acquistate in momento piu' vicino alla data in cui il realizzo ha avuto luogo.