Art. 8. Con effetto dal 1° luglio 1958 il contributo speciale di cura previsto dall'art. 12 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e' dovuto da tutti coloro che nelle localita' riconosciute stazioni di soggiorno, di cura o di turismo esercitano industrie, commerci, arti o professioni, ed e' corrisposto con una addizionale dell'uno per cento dei redditi colpiti dalla imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni in categoria B e C1. Ove detta imposta comunale non sia istituita, il contributo e' applicato ai redditi delle industrie, commerci, arti e professioni soggetti alla imposta di ricchezza mobile, in categoria B e C1, nonche' ai redditi esenti da tale imposta anche in virtu' di leggi speciali o soggetti ad un tributo sostitutivo.