Art. 8.

  Effettuato  il collaudo, con decreto del Ministro per l'industria e
per  il  commercio,  sentito  il  Comitato  nazionale  per  l'energia
nucleare, e' consentito l'esercizio dell'impianto nucleare.
  Nel  decreto  possono essere stabilite particolari prescrizioni che
l'esercente e' tenuto ad osservare.