Art. 8.

  Il  primo  e  secondo  comma dell'articolo 28 della legge 17 agosto
1942, n. 1150, sono sostituiti dai seguenti:
  "Prima  dell'approvazione  del  piano  regolatore  generale  o  del
programma  di  fabbricazione  di  cui  all'articolo 34 della presente
legge  e'  vietato  procedere  alla lottizzazione dei terreni a scopo
edilizio.
  Nei  Comuni  forniti  di  programma  di  fabbricazione ed in quelli
dotati  di  piano  regolatore  generale  fino  a quando non sia stato
approvato  il piano particolareggiato di esecuzione, la lottizzazione
di terreno a scopo edilizio puo' essere autorizzata dal Comune previo
nulla  osta  del provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita
la    Sezione    urbanistica   regionale,   nonche'   la   competente
Soprintendenza.
  L'autorizzazione  di cui al comma precedente puo' essere rilasciata
anche  dai  Comuni che hanno adottato il programma di fabbricazione o
il   piano   regolatore   generale,   se   entro  dodici  mesi  dalla
presentazione   al   Ministero  dei  lavori  pubblici  la  competente
autorita' non ha adottato alcuna determinazione, sempre che si tratti
di  piani  di  lottizzazione  conformi  al  piano regolatore generale
ovvero al programma di fabbricazione adottato.
  Con  decreto  del  Ministro per i lavori pubblici di concerto con i
Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione puo' disporsi che
il  nulla-osta  all'autorizzazione  di  cui ai precedenti commi venga
rilasciato  per  determinati  Comuni  con  decreto del Ministro per i
lavori   pubblici  di  concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica
istruzione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
  L'autorizzazione  comunale  e'  subordinata  alla  stipula  di  una
convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che preveda:
    1)  la  cessione  gratuita  entro termini prestabiliti delle aree
necessarie   per  le  opere  di  urbanizzazione  primaria,  precisate
all'articolo  4  della  legge  29  settembre 1964, n. 847, nonche' la
cessione   gratuita   delle   aree   necessarie   per   le  opere  di
urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo n. 2;
    2)  l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi
alle  opere  di  urbanizzazione  primaria  e di una quota parte delle
opere  di  urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di
quelle  opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici
servizi;  la  quota  e' determinata in proporzione all'entita' e alle
caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;
    3)  i  termini  non  superiori  ai  dieci anni entro i quali deve
essere  ultimata  la  esecuzione  delle  opere  di  cui al precedente
paragrafo;
    4)  congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi
derivanti dalla convenzione.
  La  convenzione  deve essere approvata con deliberazione consiliare
nei modi e forme di legge.
  Il rilascio delle licenze edilizie nell'ambito dei singoli lotti e'
subordinato all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di
urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi.
  Sono   fatte   salve   soltanto   ai   fini  del  quinto  comma  le
autorizzazioni  rilasciate  sulla base di deliberazioni del Consiglio
comunale,  approvate nei modi e forme di legge, aventi data anteriore
al 2 dicembre 1966.
  Il  termine  per  l'esecuzione  di  opere di urbanizzazione poste a
carico  del  proprietario  e'  stabilito  in  dieci  anni a decorrere
dall'entrata  in vigore della presente legge, salvo che non sia stato
previsto un termine diverso.
  Le  autorizzazioni  rilasciate  dopo  il  2  dicembre  1966 e prima
dell'entrata   in   vigore   della   presente   legge  e  relative  a
lottizzazioni  per  le  quali  non  siano  stati  stipulati  atti  di
convenzione  contenenti  gli  oneri  e  i vincoli precisati al quinto
comma  del  presente  articolo,  restano sospese fino alla stipula di
dette convenzioni.
  Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione e in quelli dotati
di  piano  regolatore  generale  anche  se  non si e' provveduto alla
formazione  del  piano particolareggiato di esecuzione, il sindaco ha
facolta'  di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti
nelle  singole zone a presentare entro congruo termine un progetto di
lottizzazione  delle  aree  stesse.  Se essi non aderiscono, provvede
alla compilazione d'ufficio".