Art. 8.
                 Centri di formazione professionale

  Con  decreto  del  Ministro per il turismo e' per lo spettacolo, di
concerto  con  i Ministri per la pubblica istruzione, per il lavoro e
per  la  previdenza sociale e per il tesoro, presso gli enti autonomi
lirici possono essere istituiti o riconosciuti, ove esistenti, centri
di formazione professionale, in relazione alle esigenze connesse alla
preparazione  di nuovi quadri artistici nel settore lirico, sinfonico
e della danza.
  Analoghi   centri   possono  essere  istituiti  presso  l'Accademia
nazionale di Santa Cecilia per il settore concertistico.
  Le  spese  per il funzionamento dei centri sono a carico degli enti
autonomi  lirici e dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, i quali
possono  avvalersi  dei mezzi didattico-artistici dei conservatori di
musica.
  Il  Ministero  del  turismo  e  dello spettacolo, gli enti autonomi
lirici   e   l'Accademia   nazionale   di  Santa  Cecilia  metteranno
annualmente  a  disposizione dei centri borse di studio da assegnare,
in base a graduatorie di merito, agli iscritti ai centri stessi.
  Le  norme  relative al funzionamento dei centri ed all'abilitazione
professionale degli allievi sono determinate con decreto del Ministro
per il turismo e per lo spettacolo, di concerto con i Ministri per la
pubblica  istruzione, per il lavoro e per la previdenza sociale e per
il tesoro.