Art. 8. Centri di formazione professionale Con decreto del Ministro per il turismo e' per lo spettacolo, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per il lavoro e per la previdenza sociale e per il tesoro, presso gli enti autonomi lirici possono essere istituiti o riconosciuti, ove esistenti, centri di formazione professionale, in relazione alle esigenze connesse alla preparazione di nuovi quadri artistici nel settore lirico, sinfonico e della danza. Analoghi centri possono essere istituiti presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia per il settore concertistico. Le spese per il funzionamento dei centri sono a carico degli enti autonomi lirici e dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, i quali possono avvalersi dei mezzi didattico-artistici dei conservatori di musica. Il Ministero del turismo e dello spettacolo, gli enti autonomi lirici e l'Accademia nazionale di Santa Cecilia metteranno annualmente a disposizione dei centri borse di studio da assegnare, in base a graduatorie di merito, agli iscritti ai centri stessi. Le norme relative al funzionamento dei centri ed all'abilitazione professionale degli allievi sono determinate con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per il lavoro e per la previdenza sociale e per il tesoro.