Art. 8. Mancata attuazione dell'invenzione 1. Qualora l'inventore o i suoi aventi causa, trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che cio' non derivi da cause indipendenti dalla loro volonta', l'INAF acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.