Art. 8.
                (Divieto di indagini sulle opinioni)

  E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come
nel  corso  dello  svolgimento  del rapporto di lavoro, di effettuare
indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose
o  sindacali  del  lavoratore, nonche' su fatti non rilevanti ai fini
della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.