Art. 8. 
 
  Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o  la  cessazione  degli
effetti civili del matrimonio puo' imporre allo obbligato di prestare
idonea garanzia reale o personale se  esiste  il  pericolo  che  egli
possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5
e 6. 
  La  sentenza  costituisce  titolo  per  l'iscrizione   dell'ipoteca
giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile. 
  Il tribunale puo' ordinare, anche con successivi  provvedimenti  in
camera di consiglio, che una quota dei  redditi  o  dei  proventi  di
lavoro dell'obbligato venga versata direttamente agli aventi  diritto
alle prestazioni di cui alle norme predette.