Art. 8. 
               Determinazione del reddito complessivo 
 
  Il reddito complessivo si determina sommando  i  redditi  netti  di
ogni categoria che concorrono a  formarlo  e  sottraendo  le  perdite
derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e  dall'esercizio  di
arti e professioni, ad esclusione di quelle relative  a  cespiti  che
fruiscono di esenzioni. Le perdite delle societa' in nome  collettivo
e in accomandita semplice, e quelle delle societa' o associazioni  di
cui  alla  lettera  c)  del  terzo  comma   dell'art.   5   derivanti
dall'esercizio dell'arte o professione, si  sottraggono  per  ciascun
socio o associato nella proporzione stabilita dall'art. 5.