Art. 8. Determinazione del reddito complessivo Il reddito complessivo si determina sommando i redditi netti di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e dall'esercizio di arti e professioni, ad esclusione di quelle relative a cespiti che fruiscono di esenzioni. Le perdite delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, e quelle delle societa' o associazioni di cui alla lettera c) del terzo comma dell'art. 5 derivanti dall'esercizio dell'arte o professione, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'art. 5.