Articolo 8. Conferma successiva di un atto compiuto senza autorizzazione Un atto concernente la conclusione di un trattato, compiuto da una persona che non puo', in base all'articolo 7, essere considerata come autorizzata a rappresentare uno Stato a tale scopo e' senza effetti giuridici, a meno che non sia confermato successivamente da tale Stato.