Art. 8. Disposizioni transitorie Fino a quando in Belgio, in Irlanda, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito non sia stata applicata la direttiva (CEE) n. 76/211 del 20 gennaio 1976, e comunque non oltre il 31 dicembre 1979, gli imballaggi preconfezionati nei Paesi predetti conformi alle prescrizioni dell'articolo 5, anche se non rispondenti alle altre norme della presente legge, possono essere liberamente immessi sul mercato allo stesso titolo e alle stesse condizioni valide per gli "imballaggi preconfezionati C.E.E.".