Art. 8.
                            Taglia-leggi
  1.  Lo  Stato  e  le  regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano  si  impegnano  a ridurre progressivamente e costantemente il
numero delle leggi vigenti, al fine di raggiungere equilibri ottimali
fra regolazione e autoregolazione.
  2.  Per  la  realizzazione  dell'obiettivo  di  cui  al comma 1, le
Regioni   adottano   testi  unici  e  codici  ovvero  ricorrono  alla
delegificazione.
  3.  Lo  Stato  e  le  regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano  si  impegnano,  coordinando le loro azioni con le iniziative
gia'  in  corso per l'istituzione di banche dati gestite d'intesa fra
Parlamento  e  Consigli  regionali, ad istituire una banca dati della
normativa  primaria  e secondaria da costituirsi presso la Conferenza
Stato-regioni,  individuando  all'uopo  gli  strumenti  legislativi e
amministrativi necessari.
  4.  Lo  Stato  e  le  regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano  concordano,  con  delibera  della  Conferenza  Unificata, le
modalita' di monitoraggio dell'attuazione del processo di progressiva
riduzione del numero delle leggi, previsto dal comma 1.
  5.  Lo  Stato  e  le  regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano  si  impegnano  ad  implementare  le  iniziative  volte  alla
informatizzazione della legislazione vigente, tenendo conto del ruolo
del  Dipartimento  per  affari  regionali e le autonomie locali ed in
coordinamento  con  quanto  previsto  dall'art.  107  della  legge 23
dicembre 2000, n. 388.