Art. 8.
  1.  Qualora,  a seguito del monitoraggio effettuato dall'I.N.P.S. a
decorrere  dal  secondo anno di applicazione del presente decreto, si
verificassero   scostamenti  rilevanti  tra  gettito  contributivo  e
prestazioni  erogate, l'aliquota dello 0,22 per cento di cui all'art.
7 sara' modificata con ulteriore provvedimento, al fine di consentire
la  copertura  degli  oneri  sostenuti  per  le  finalita'  di cui al
presente decreto.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 12 luglio 2007
                       Il Ministro del lavoro
                     e della previdenza sociale
                               Damiano
                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                           Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 233