Art. 8. Inamovibilita' e trasferimenti I professori ordinari sono inamovibili e non sono tenuti a prestare giuramento. I professori ordinari possono essere trasferiti, a domanda, ad altro insegnamento della stessa facolta' o di altra facolta' della stessa Universita', ovvero, dopo un triennio di servizio prestato nella medesima Universita', anche ad altra Universita', con le procedure di cui all'art. 93 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 238. La domanda di trasferimento puo' essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno di permanenza nell'Universita'.