Art. 8.
                   Inamovibilita' e trasferimenti

  I professori ordinari sono inamovibili e non sono tenuti a prestare
giuramento.
  I  professori  ordinari  possono  essere  trasferiti, a domanda, ad
altro  insegnamento  della  stessa facolta' o di altra facolta' della
stessa  Universita',  ovvero,  dopo  un triennio di servizio prestato
nella  medesima  Universita',  anche  ad  altra  Universita',  con le
procedure di cui all'art. 93 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592,
e  dell'art.  3  del  decreto  legislativo  5 aprile 1945, n. 238. La
domanda  di  trasferimento  puo'  essere  presentata dall'interessato
anche nel corso del terzo anno di permanenza nell'Universita'.