Art. 8. Assicurazione contro i rischi Le societa' sportive devono stipulare una polizza assicurativa individuale a favore degli sportivi professionisti contro il rischio della morte e contro gli infortuni, che possono pregiudicare il proseguimento dell'attivita' sportiva professionistica, nei limiti assicurativi stabiliti, in relazione all'eta' ed al contenuto patrimoniale del contratto, dalle federazioni sportive nazionali, d'intesa con i rappresentanti delle categorie interessate.