Art. 8.
                 Erogazione di sussidi straordinari

  Ai  profughi  che  si  trovino  in  particolari situazioni, possono
essere  concessi,  a  carico  del  Ministero dell'interno, durante il
periodo  di quarantacinque giorni dal rimpatrio, sussidi straordinari
nei limiti dei normali stanziamenti di bilancio.