ART. 8. (Prove e modalita' di svolgimento dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, docente, assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori delle Accademie di belle arti, di arte drammatica, di danza e dei Conservatori di musica) I concorsi per l'accesso ai ruoli del personale di cui al primo comma del precedente articolo constano di una o piu' prove scritte, scritto-grafiche o pratiche, in relazione agli specifici insegnamenti e di una prova orale. Ciascuna prova scritta, scritto-grafica o pratica e' finalizzata all'accertamento della preparazione culturale e delle capacita' professionali. La prova orale e' finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche e sulle metodologie didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento nonche' sull'ordinamento generale e sullo stato giuridico del personale cui si riferiscono i posti e le cattedre oggetto del concorso e sull'ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e successive disposizioni applicative. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi dal quinto al ventesimo dell'articolo 2 della presente legge. I concorsi per l'accesso ai ruoli del personale direttivo dei conservatori di musica e delle. Accademie nazionali di arte drammatica e di danza constano di una prova scritta e di una prova orale dirette ad accertare la preparazione culturale e l'attitudine del candidato all'esercizio della funzione direttiva nei Conservatori di musica e nelle predette accademie. Per quanto riguarda le modalita' di svolgimento dei concorsi, gli orientamenti programmatici per le prove di esame e i titoli valutabili si applicano le disposizioni contenute nel titolo secondo, capo terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.