ARTICOLO VIII. (Lingue). Il presente Protocollo viene redatto in originale unico nelle lingue cinese, inglese, francese e spagnola, ogni testo essendo ugualmente autentico. Saranno preparate, e depositate con l'originale firmato, traduzioni ufficiali nella lingua araba, tedesca e italiana. IN FEDE DI QUANTO SOPRA i sottoscritti, debitamente a cio' autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo FATTO A LONDRA il 17 febbraio 1978. ............(firme omesse)............