(Protocollo-art. VIII)
                           ARTICOLO VIII. 
                              (Lingue). 
 
  Il presente Protocollo  viene  redatto  in  originale  unico  nelle
lingue cinese, inglese,  francese  e  spagnola,  ogni  testo  essendo
ugualmente autentico. Saranno preparate, e depositate con l'originale
firmato, traduzioni ufficiali nella lingua araba, tedesca e italiana. 
 
 
  IN  FEDE  DI  QUANTO  SOPRA  i  sottoscritti,  debitamente  a  cio'
autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente 
Protocollo 
 
  FATTO A LONDRA il 17 febbraio 1978. 
 
               ............(firme omesse)............