ART. 8. Sono dichiarati anche d'ufficio in stato di adottabilita' dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori in situazione di abbandono perche' privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purche' la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, anche quando i minori siano ricoverati presso istituti di assistenza o si trovino in affidamento familiare. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al primo comma rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.