ARTICOLO 8. 1. Lo Stato parte, sul territorio del quale viene scoperto il presunto autore del reato, se non provvede ad estradarlo, sara' obbligato a sottoporre il caso, senza alcuna eccezione, sia che il reato sia stato commesso sul suo territorio, oppure no, alle proprie autorita' competenti perche' esercitino l'azione penale secondo la procedura conforme alla legislazione di detto Stato. Dette autorita' prenderanno la loro decisione alle stesse condizioni che per qualunque altro reato di diritto comune di natura grave, ai sensi della legislazione di detto Stato. 2. Qualunque persona contro la quale viene iniziato un procedimento per uno dei reati di cui all'articolo 1 godra' di un trattamento equo in tutte le fasi del processo, ivi compreso il godimento di tutti i diritti e garanzie previsti dalla legislazione dello Stato sul territorio del quale essa si trova.