Art. 8. (Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 11) Rettifiche di errori e di omissioni 1. Fino a quando non se ne provi l'inesattezza, mediante esibizione di atto autentico rilasciato dal Ministro Guardasigilli o dall'Archivio centrale dello Stato, la pubblicazione degli atti normativi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana si presume conforme all'originale e costituisce testo legale degli atti medesimi. 2. Gli errori e le omissioni vengono rettificati nei casi e secondo le modalita' previsti dal regolamento di esecuzione del presente testo unico.