Art. 8 
               Determinazione del reddito complessivo 
 
  1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi  di  ogni
categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti
dall'esercizio di imprese commerciali  e  dall'esercizio  di  arti  e
professioni. 
  2. Le perdite delle societa' in nome collettivo  e  in  accomandita
semplice  di  cui  all'articolo  5,  nonche'  quelle  delle  societa'
semplici e delle associazioni di cui allo stesso  articolo  derivanti
dall'esercizio di arti e  professioni,  si  sottraggono  per  ciascun
socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le
perdite  della  societa'  in  accomandita   semplice   che   eccedono
l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si  applica
nei soli confronti dei soci accomandatari. 
  3. Se l'ammontare della perdita derivante dall'esercizio di imprese
commerciali o dalla partecipazione in societa' in nome  collettivo  e
in accomandita semplice supera l'ammontare dei redditi la  differenza
puo' essere  portata  in  diminuzione  del  reddito  complessivo  dei
periodi di imposta successivi ma non oltre  il  quinto.  La  presente
disposizione non si  applica  per  le  perdite  determinate  a  norma
dell'articolo  79  o  a  norma  dell'articolo   2,   comma   9,   del
decreto-legge   19   dicembre   1984,   n.   853,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17  febbraio  1985,  n.  17,  ne'  per  le
perdite relative ai periodi di  imposta  chiusi  anteriormente  al  1
gennaio 1985. 
 
          NOTE

          Nota all'art. 8:
            Si  trascrive il testo dell'art. 2, comma 9 del decreto -
          legge  19  dicembre  1984,  n. 853 recante "Disposizioni in
          materia  di  imposta  sul  valore aggiunto e di imposte sul
          reddito   e   disposizioni   relative   all'Amministrazione
          finanziaria"  (il  testo di detto decreto coordinato con la
          legge  di  conversione, e' stato pubblicato nel suppl. ord.
          alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 25 febbraio 1985):
            "9.  Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 il reddito
          d'impresa   dei  contribuenti  indicati  nel  comma  1  del
          presente   articolo   e'   determinato   in   misura   pari
          all'ammontare  dei ricavi conseguiti, al netto dell'imposta
          sul  valore  aggiunto,  ridotto delle percentuali stabilite
          nell'allegata  tabella  B e ulteriormente diminuito: o) dei
          compensi  per  lavoro  dipendente,  compresi  i  contributi
          previdenziali  e  assistenziali  obbligatori  e le quote di
          indennita'   di   quiescenza   e   di  previdenza  maturate
          nell'anno; b) degli interessi passivi deducibili secondo le
          disposizioni  vigenti;  c)  delle quote di ammortamento dei
          beni  strumentali ammortizzabili in piu' di tre anni, se e'
          stato  tenuto  il  relativo  registro;  d)  dei  canoni  di
          locazione  anche  Finanziaria  odi noleggio relativi a beni
          strumentali  ammortizzabili  in piu' di tre anni purche' la
          durata dei relativi contratti, diversi da quelli aventi per
          oggetto  beni  immobili,  non  sia inferiore alla meta' del
          periodo  di  ammortamento,  nonche',  se  l'azienda  e'  in
          affitto, del relativo canone; c) del 780 dell'83 per cento,
          secondo   che  corrisposte  ad  intermediari  con  o  senza
          deposito,  delle  provvigioni  per rapporti di commissione,
          agenzia,   mediazione,   rappresentanza   di   commercio  e
          procacciamento  di  affari  relativi  all'attivita' propria
          dell'impresa:  c) del 71 per cento dei compensi corrisposti
          per   lavorazioni   relative   a   beni   formanti  oggetto
          dell'attivita' propria dell'impresa eseguite da terzi senza
          alcun  impiego  di  materiali  o  impiegando esclusivamente
          materiali  forniti  dal  committente.  L'ammontare  che  ne
          risulta  e'  diminuito  delle  minusvalenze ed e' aumentato
          delle plusvalenze, ad esclusione di quelle che dal registro
          dei beni ammortizzabili risultino reinvestite, nel medesimo
          periodo  di  imposta, in beni strumentali ammortizzabili in
          piu'  di  tre  anni,  il cui costo e' ammortizzabile per la
          sola   parte  che  eccede  la  plusvalenza  reinvestita.  I
          contribuenti di cui al comma 6 del presente articolo, ferma
          restando  la  disposizione  di  cui  alla  lettera  b)  del
          medesimo  comma 6 possono computare in diminuzione le quote
          di ammortamento indipendentemente dalla tenuta del registro
          dei beni ammortizzabili".