ART. 8. (Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo) 1. E' istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo. Esso e' presieduto dal Ministro degli affari esteri ovvero dal Sottosegretario per gli affari esteri di cui all'articolo 3, comma 4, ed e' composto da: a) nove esperti designati dalle amministrazioni dello Stato, e uno dall'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze; b) uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche; c) uno designato dal Consiglio universitario nazionale; d) tre designati dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in rappresentanza delle regioni; e) dieci designati da istituzioni ed enti operanti nel campo della cooperazione allo sviluppo in ragione di meta' per il settore pubblico e meta' per quello privato, assicurando in ogni caso un'adeguata rappresentanza rispettivamente alle aziende pubbliche, alle grandi, medie e piccole aziende e alle organizzazioni maggiormente rappresentative del movimento cooperativo; f) cinque designati dalle organizzazioni non governative di volontariato e non, idonee ai sensi della presente legge; g) tre designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative. 2. Nella composizione del Comitato deve essere assicurata un'adeguata rappresentanza di personalita' femminili di riconosciuta esperienza nel campo della cooperazione e della conoscenza della condizione delle donne dei Paesi in via di sviluppo. 3. Sono membri di diritto del Comitato consultivo il Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo ed il Direttore generale degli affari economici del Ministero degli affari esteri. 4. Possono essere di volta in volta invitati a partecipare alle riunioni del Comitato consultivo eminenti personalita' del mondo professionale, scientifico ed economico, nonche' rappresentanti di enti e istituzioni nazionali e internazionali e personalita' interessate alla tematica della cooperazione allo sviluppo. 5. I membri del Comitato consultivo sono nominati per quattro anni. 6. Il Comitato consultivo si riunisce in seduta plenaria almeno quattro volte l'anno per formulare un parere sulla programmazione e sulle direttive stabilite dal Comitato direzionale di cui all'articolo 9 e per esprimere un motivato parere sulla relazione annuale consultiva di cui al comma 6, lettera c), dell'articolo 3 della presente legge. I pareri espressi dal Comitato consultivo sono trasmessi al Parlamento. 7. Il Comitato si articola in gruppi di lavoro riferiti ai settori prioritari della cooperazione. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato in seduta plenaria designa i gruppi di lavoro e i rispettivi presidenti. Questi ultimi sono scelti nell'ambito dei rappresentanti di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1. I gruppi di lavoro si riuniscono periodicamente per l'esame delle questioni attinenti alla cooperazione e per l'elaborazione di eventuali specifici documenti. 8. I presidenti di detti gruppi di lavoro in numero non superiore a quattro, su designazione del Comitato in seduta plenaria, fanno parte di diritto, a titolo consultivo, del Comitato direzionale di cui all'articolo 9 della presente legge. 9. La Direzione generale della cooperazione allo sviluppo e' tenuta ad assicurare ai gruppi di lavoro l'assistenza necessaria per l'attuazione dei loro compiti, ivi compreso il supporto tecnico e la documentazione. 10. Apposita Commissione per le organizzazioni non governative, presieduta dal Direttore generale della Direzione per la cooperazione allo sviluppo e composta da altri sette membri designati dal Ministro degli affari esteri, di cui tre scelti tra i rappresentanti delle organizzazioni stesse, due tra quelli delle confederazioni sindacali e due tra i rappresentanti di cui alla lettera a) del comma 1, esprime i pareri obbligatori previsti agli articoli 28, comma 1, 29, commi 1 e 3, 31, comma 3. Essa inoltre collabora con la Direzione generale nelle questioni attinenti alle organizzazioni non governative, alla loro attivita' ed ai cooperanti e volontari da esse impiegati. 11. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
Nota all'art. 8, comma 1: L'art. 13 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario) cosi' dispone: "Art. 13 (Commissione interregionale). - I criteri di ripartizione tra le Regioni dei fondi di cui all'articolo 9 e dei contributi di cui all'articolo 12 sono determinati sentita una commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale". Con il D.M. 6 luglio 1972 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 20 luglio 1972) e' stata costituita, presso il Ministero del bilancio, la predetta commissione, composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale. La commissione e' presieduta dal Ministro del bilancio.