Art. 8. Mobilita' intercompartimentale 1. Ai fini della mobilita', anche obbligatoria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 (a), i posti delle singole amministrazioni pubbliche, distinti per qualifiche funzionali o categorie e profili professionali che, dopo l'attivazione delle procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325 (b), sulla mobilita' del personale, risultino annualmente disponibili nelle strutture provinciali e subprovinciali delle medesime amministrazioni, sono comunicati, entro il mese di aprile, dal Dipartimento della funzione pubblica al Ministero della pubblica istruzione, previa dichiarazione delle corrispondenze dei profili professionali alle qualifiche del personale del comparto scuola. 2. I provveditori agli studi competenti, all'uopo interessati dal Ministero della pubblica istruzione, con proprie ordinanze, da portare a conoscenza del personale inserito nel contingente di cui al comma 1 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica che recepisce l'accordo relativo al comparto del personale della scuola (c), perfezionato in data 9 giugno 1988, per il triennio 1988-1990, comunicano l'esistenza dei posti disponibili ed invitano gli interessati a presentare domanda di trasferimento, entro il 30 giugno di ogni anno, all'ufficio del personale delle amministrazioni presso le quali vi sia disponibilita' di posti nelle strutture provinciali o subprovinciali. 3. I trasferimenti vengono disposti, con effetto dal 1 settembre di ogni anno, con l'osservanza delle disposizioni previste, per la mobilita' a domanda, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325 (b), di cui al comma 1. 4. Dopo l'espletamento delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3, i trasferimenti per il personale soprannumerario saranno disposti d'ufficio, all'interno del comparto del personale della scuola, dal Ministro della pubblica istruzione secondo i criteri definiti d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della scuola.
(a) Il D.P.R. n. 13/1986 reca: "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987". Il relativo art. 6 prevede la mobilita' di contingenti di personale all'interno dei comparti ed anche da un comparto all'altro. (b) Il D.P.C.M. n. 325/1988, pubblicato nella (( Gazzetta Ufficiale )) - serie generale - n. 185 dell'8 agosto 1988, riguarda le procedure per l'attuazione del principio di mobilita' nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. (c) Il comma 1 dell'art. 22 del D.P.R. n. 399/1988, il quale recepisce la disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-90 del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola, prevede che: "Il personale di cui all'art. 1 che, per qualsiasi causa, venga a trovarsi in posizione soprannumeraria e non possa essere utilizzato nelle istituzioni scolastiche, ubicate nella provincia di residenza, per l'esercizio delle attribuzioni proprie del ruolo di appartenenza, e' inserito in un contingente di mobilita' per essere assegnato a posti vacanti dell'amministrazione di appartenenza o di altre amministrazioni. Nel predetto contingente e' inserito, a domanda, anche personale non in soprannumero, purche' in servizio in province nelle quali si sono determinate posizioni soprannumerarie, che aspiri a partecipare alle procedure di mobilita'". Il personale al quale fa riferimento l'art. 1 del medesimo decreto, soprarichiamato, e' quello indicato nell'art. 8 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, vale a dire: il personale ispettivo tecnico-periferico, direttivo, docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative e delle scuole speciali dello Stato; il personale direttivo dei conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza; il personale docente e non docente delle predette istituzioni e delle accademie di belle arti, con esclusione di quello appartenente alla carriera direttiva amministrativa; gli assistenti delle Accademie di belle arti; gli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica ed i pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza; il personale direttivo, docente e non docente di ogni altro tipo di scuola statale, esclusa l'universita'.