Art. 8-bis Graduatorie nazionali per la nomina del personale precario (( 1. Le graduatorie provinciali, di cui all'articolo 17 del )) (( decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246 )) (a), (( )) (( sono soppresse e trasformate in graduatorie nazionali. )) (( 2. L'inserimento nelle graduatorie nazionali e' effettuato )) (( d'ufficio sulla base del punteggio acquisito nelle graduatorie )) (( provinciali di provenienza. Sono altresi' inseriti nelle )) (( graduatorie nazionali coloro i quali, pur avendone i requisiti, )) (( non sono stati iscritti nelle graduatorie provinciali per la )) (( mancata presentazione della relativa domanda nei termini )) (( prescritti. A tal fine gli stessi devono presentare la domanda )) (( entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della )) (( legge di conversione del presente decreto. )) (( 3. Le nomine sono disposte in relazione alla disponibilita' di )) (( posti determinata in ambito nazionale. Coloro che non accettano )) (( la nomina sono cancellati dalla graduatoria nazionale cui la )) (( nomina stessa si riferisce. )) (( 4. Si da' luogo alle nomine anche durante l'anno scolastico, )) (( con decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico in )) (( corso e con l'obbligo di assunzione del servizio nella sede )) (( assegnata dall'inizio dell'anno scolastico successivo. )) (( 5. A decorrere dall'anno scolastico 1988-1989 e per il )) (( quadriennio successivo gli iscritti nella graduatoria )) (( nazionale, anche se gia' nominati in altra provincia, hanno )) (( diritto di precedenza assoluta per le nomine relative a posti e )) (( cattedre eventualmente disponibili nella provincia di )) (( provenienza. )) (( 6. Per il quadriennio di cui al comma 5 la quota dei posti )) (( destinata ai trasferimenti e' elevata al 100 per cento dei )) (( posti vacanti. ))
(a) Si trascrive il comma 3 dell'art. 17 del D.L. n. 140/1988, recante norme urgenti per il personale della scuola (il testo di detto decreto, coordinato con la legge di conversione, nel quale possono essere consultati gli articoli 11, 14 e 15 richiamati nel comma sottoriportato, e' pubblicato nella (( Gazzetta Ufficiale - )) serie generale - n. 178 del 30 luglio 1988): "3. Ai fini delle immissioni in ruolo i destinatari delle disposizioni di cui agli articoli 11, 14 e 15 sono inseriti, a domanda, in apposite graduatorie provinciali, distinte a seconda delle decorrenze giuridiche, da compilare, per il personale docente, in relazione a ciascuna classe di concorso o tipo d'insegnamento, e, per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, in relazione a ciascuna qualifica funzionale o profilo professionale, sulla base del punteggio con il quale gli interessati sono stati inclusi nelle graduatorie che hanno dato luogo alla nomina cui inerisce l'ultimo servizio utile ai fini dell'immissione in ruolo o, in mancanza, sulla base della valutazione dei titoli posseduti effettuata ai sensi delle norme vigenti nel tempo".