Art. 8-bis
                 Graduatorie nazionali per la nomina
                        del personale precario
 
(( 1. Le graduatorie provinciali, di cui all'articolo 17 del       ))
(( decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con            ))
(( modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246 )) (a), ((     ))
(( sono soppresse e trasformate in graduatorie nazionali.          ))
(( 2. L'inserimento nelle graduatorie nazionali e' effettuato      ))
(( d'ufficio sulla base del punteggio acquisito nelle graduatorie  ))
(( provinciali di provenienza. Sono altresi' inseriti nelle        ))
(( graduatorie nazionali coloro i quali, pur avendone i requisiti, ))
(( non sono stati iscritti nelle graduatorie provinciali per la    ))
(( mancata presentazione della relativa domanda nei termini        ))
(( prescritti. A tal fine gli stessi devono presentare la domanda  ))
(( entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della     ))
(( legge di conversione del presente decreto.                      ))
(( 3. Le nomine sono disposte in relazione alla disponibilita' di  ))
(( posti determinata in ambito nazionale. Coloro che non accettano ))
(( la nomina sono cancellati dalla graduatoria nazionale cui la    ))
(( nomina stessa si riferisce.                                     ))
(( 4. Si da' luogo alle nomine anche durante l'anno scolastico,    ))
(( con decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico in    ))
(( corso e con l'obbligo di assunzione del servizio nella sede     ))
(( assegnata dall'inizio dell'anno scolastico successivo.          ))
(( 5. A decorrere dall'anno scolastico 1988-1989 e per il          ))
(( quadriennio successivo gli iscritti nella graduatoria           ))
(( nazionale, anche se gia' nominati in altra provincia, hanno     ))
(( diritto di precedenza assoluta per le nomine relative a posti e ))
(( cattedre eventualmente disponibili nella provincia di           ))
(( provenienza.                                                    ))
(( 6. Per il quadriennio di cui al comma 5 la quota dei posti      ))
(( destinata ai trasferimenti e' elevata al 100 per cento dei      ))
(( posti vacanti.                                                  ))
 
 
             (a)  Si  trascrive  il  comma 3 dell'art. 17 del D.L. n.
          140/1988, recante norme  urgenti  per  il  personale  della
          scuola  (il testo di detto decreto, coordinato con la legge
          di conversione, nel quale  possono  essere  consultati  gli
          articoli  11,  14 e 15 richiamati nel comma sottoriportato,
          e' pubblicato  nella  ((  Gazzetta  Ufficiale  -  ))  serie
          generale  -  n.  178 del 30 luglio 1988): "3. Ai fini delle
          immissioni in ruolo i destinatari delle disposizioni di cui
          agli  articoli  11,  14  e  15 sono inseriti, a domanda, in
          apposite graduatorie provinciali, distinte a seconda  delle
          decorrenze  giuridiche,  da  compilare,  per  il  personale
          docente, in relazione a ciascuna classe di concorso o  tipo
          d'insegnamento, e, per il personale amministrativo, tecnico
          ed ausiliario, in relazione a ciascuna qualifica funzionale
          o  profilo  professionale,  sulla base del punteggio con il
          quale gli interessati sono stati inclusi nelle  graduatorie
          che  hanno  dato  luogo  alla  nomina cui inerisce l'ultimo
          servizio utile ai  fini  dell'immissione  in  ruolo  o,  in
          mancanza, sulla base della valutazione dei titoli posseduti
          effettuata ai sensi delle norme vigenti nel tempo".