Art. 8. 1. All'articolo 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dal decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, e dal decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780, e' aggiunto il seguente comma: "I procedimenti sospesi possono essere ripresi a richiesta degli interessati".