Art. 8. 
  1. All'articolo 44 della  legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  come
modificato dal decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  giugno  1985,   n.   298,   e   dal
decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656,  convertito  dalla  legge  24
dicembre 1985, n. 780, e' aggiunto il seguente comma: 
  "I procedimenti sospesi possono essere ripresi  a  richiesta  degli
interessati".