ART. 8. 
             (Vicepresidenti del Consiglio dei ministri) 
 
  1. Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  puo'  proporre  al
Consiglio dei ministri l'attribuzione ad uno o  piu'  ministri  delle
funzioni di Vicepresidente del  Consiglio  dei  ministri.  Ricorrendo
questa ipotesi, in caso  di  assenza  o  impedimento  temporaneo  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  la  supplenza  spetta  al
Vicepresidente o, qualora  siano  nominati  piu'  Vicepresidenti,  al
Vicepresidente piu' anziano secondo l'eta'. 
  2. Quando non sia stato nominato il  Vicepresidente  del  Consiglio
dei ministri, la supplenza di cui al comma 1 spetta,  in  assenza  di
diversa disposizione  da  parte  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, al ministro piu' anziano secondo l'eta'.