Art. 8. Transito nel territorio dello Stato italiano 1. Il detentore di rifiuti che intenda effettuare la spedizione dall'estero transitando nello Stato italiano, deve avvalersi di un trasportatore autorizzato a norma dell'art. 2, comma 3. 2. In caso di transito di una spedizione proveniente da Stato appartenente alla CEE, la relativa comunicazione, da effettuarsi a mezzo del bollettino di cui all'art. 3, comma 2, deve essere inviata alle regioni o province autonome e, in copia, al Ministero dell'ambiente. 3. Le regioni possono, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, formulare motivate riserve al Ministero dell'ambiente, il quale provvede, previa valutazione delle stesse, a comunicare le obiezioni del caso all'autorita' competente dello Stato di destinazione. 4. Lo Stato italiano, qualora sia ultimo Stato di transito limitrofo allo Stato non appartenente alla CEE di destinazione dei rifiuti, puo' avvalersi della facolta' di rilasciare l'attestato di ricevimento avvertendone la Commissione della CEE e gli altri Stati membri con almeno tre mesi di anticipo. 5. Il transito attraverso il territorio italiano di spedizione dei rifiuti provenienti da Stati non appartenenti alla CEE e' vietato, a meno che il detentore non provveda ad effettuare la relativa comunicazione al Ministero dell'ambiente a mezzo del bollettino di cui all'art. 3, comma 2, con almeno sessanta giorni di anticipo rispetto alla data di arrivo. 6. Il Ministero dell'ambiente acquisisce il parere delle regioni o province autonome interessate, da comunicarsi entro venti giorni dalla ricezione della documentazione, ed in caso positivo informa del transito gli uffici doganali competenti.