Art. 8. Ad ogni gruppo di veterinari, od ai singoli veterinari che operano da soli, autorizzati ad eseguire le operazioni di prelievo di sangue per il controllo e risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi enzootica sono dovuti i sottoindicati compensi: 1) L. 1.100 per ogni bovino sottoposto a controllo; 2) L. 7.050 per l'accesso ad ogni allevamento sottoposto a controllo.