Art. 8.
  1.  La pensione di inabilita' di cui all'articolo 12 della legge 30
marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni,  e  la  pensione  non
reversibile di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381,
e  successive  modificazioni,  sono  concesse,  rispettivamente,   ai
mutilati  ed  invalidi civili ed ai sordomuti di eta' compresa fra il
diciottesimo  ed  il  sessantacinquesimo  anno,  fermi   restando   i
requisiti e le condizioni previste dalla legislazione vigente.
  2.   Al   compimento   del  sessantacinquesimo  anno  di  eta',  in
sostituzione delle pensioni di cui al comma 1,  nonche'  dell'assegno
mensile  di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e'
corrisposta, da parte dell'I.N P.S., la pensione sociale a carico del
fondo  di  cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ai
sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854.
  3. Ove l'importo percepito ai sensi del comma 2 risulti inferiore a
quello spettante in base al comma 1, verra' corrisposta dal Ministero
dell'interno la differenza a titolo di assegno ad personam.
 
 
          Note all'art. 8, comma 1:
             -  Il  testo dell'art. 12 della legge n. 118/1971, e' il
          seguente:
             "Art.  12  (Pensione  di  inabilita').  - Ai mutilati ed
          invalidi civili di eta' superiore agli  anni  18,  nei  cui
          confronti,   in   sede   di  visita  medico-sanitaria,  sia
          accertata una totale inabilita' lavorativa, e'  concessa  a
          carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una
          pensione di inabilita' di L. 234.000 annue da ripartire  in
          tredici mensilita' con decorrenza dal primo giorno del mese
          successivo a quello della presentazione della  domanda  per
          l'accertamento dell'inabilita'.
             Le  condizioni  economiche  richieste per la concessione
          della pensione sono quelle  stabilite  dall'art.  26  della
          legge  30  aprile  1969,  n.  153,  sulla  revisione  degli
          ordinamenti pensionistici.
             La pensione e' corrisposta nella misura del 50 per cento
          a  coloro  che  versino  in  stato  di  indigenza  e  siano
          ricoverati permanentemente in istituti a carattere pubblico
          che  provvedono  alla  loro  assistenza.   A   coloro   che
          fruiscono  di  pensioni  o  rendite  di  qualsiasi natura o
          provenienza di importo inferiore alle L. 18.000 mensili, la
          pensione  e'  ridotta  in misura corrispondente all'importo
          delle rendite, prestazioni  e  redditi  percepiti.  Con  la
          mensilita'  relativa  al  mese  di dicembre e' concessa una
          tredicesima mensilita' di L. 18.000, che e' frazionabile in
          relazione alle mensilita' corrisposte nell'anno.
             In  caso  di  decesso  dell'interessato,  successivo  al
          riconoscimento dell'inabilita', la pensione non puo' essere
          corrisposta  agli  eredi,  salvo  il  diritto  di  questi a
          percepire le quote gia' maturate alla data della morte".
             -  Il  testo  dell'art.  1 della legge n. 381/1970, come
          modificato  dall'art.  3-  bis  del   D.L.   n.   850/1976,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge n. 29/1977, e'
          il seguente:
             "Art.  1  (Assegno mensile di assistenza). - A decorrere
          dal 1›  maggio  1969  e'  concesso  ai  sordomuti  di  eta'
          superiore  agli anni 18 un assegno mensile di assistenza di
          L. 12.000.
             Agli effetti della presente legge si considera sordomuto
          il  minorato  sensoriale  dell'udito  affetto  da  sordita'
          congenita  o  acquisita  durante  l'eta'  evolutiva che gli
          abbia impedito  il  normale  apprendimento  del  linguaggio
          parlato,   purche'   la   sordita'   non   sia   di  natura
          esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di
          lavoro o di servizio.
             L'assegno e' corrisposto nella misura del 50 per cento a
          coloro che siano ricoverati in istituti che provvedono alla
          loro assistenza.
             Con  la  mensilita'  relativa  al  mese  di  dicembre e'
          concesso  un  tredicesimo  assegno  di  L.  12.000  che  e'
          frazionabile   in  relazione  alle  mensilita'  corrisposte
          nell'anno".
           Note all'art. 8, comma 2:
             -  Il  testo  dell'art. 13 della legge n. 118/1971 e' il
          seguente:
             "Art.  13  (Assegno  mensile). - Ai mutilati ed invalidi
          civili  di  eta'  compresa  tra  il  diciottesimo   ed   il
          sessantaquattresimo  anno  nei  cui confronti sia accertata
          una riduzione  della  capacita'  lavorativa,  nella  misura
          superiore  ai  due  terzi,  incollocati  al lavoro e per il
          tempo in cui tale condizione sussiste, e' concesso a carico
          dello  Stato  ed  a  cura  del  Ministero  dell'interno, un
          assegno mensile di L.  12.000 per tredici  mensilita',  con
          le    stesse    condizioni   e   modalita'   previste   per
          l'assegnazione   della   pensione   di   cui   all'articolo
          precedente.
             L'assegno  agli invalidi di cui al precedente comma puo'
          essere revocato, su segnalazione degli  uffici  provinciali
          del lavoro e della massima occupazione, qualora risulti che
          i beneficiari non accedono a posti di lavoro  addetti  alle
          loro condizioni fisiche".
             L'art.  22  del  D.L.  n. 267/1972, ha elevato l'assegno
          previsto dal presente art. 13 a L. 18.000,  con  decorrenza
          1› luglio 1972.
             Per   opportuna  conoscenza  si  riporta  il  testo  dei
          seguenti articoli:
              art. 11 della legge n. 854/1973:
             "Art.   11.   -   In   sostituzione   della  pensione  o
          dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13  della  legge  30
          marzo  1971,  n.  118,  i  mutilati ed invalidi civili sono
          ammessi, dal primo giorno del mese successivo al compimento
          dell'eta'  di  65  anni,  su  comunicazione  del  Ministero
          dell'interno  all'Istituto   nazionale   della   previdenza
          sociale,  da  effettuarsi 6 mesi prima del cennato termine,
          al godimento della pensione sociale a carico del  fondo  di
          cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153";
              artt.  7  e  9  del  D.L.  n.  30/1974, convertito, con
          modificazioni, dalla legge n. 114/1974:
             "Art.  7 (Mutilati ed invalidi civili). - La pensione di
          inabilita' di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n.
          118,  in  favore  dei  mutilati  ed invalidi civili nei cui
          confronti sia accertata una totale  inabilita'  lavorativa,
          e' elevata a L. 494.000 annue. Gli importi di L. 25.000, di
          cui al terzo comma del citato art. 12, sono  elevati  a  L.
          38.000.
             L'assegno  mensile  in  favore  dei mutilati ed invalidi
          civili, di cui all'art. 13 della citata  legge,  modificato
          dall'art. 22 della legge 11 agosto 1972, n. 485, e' elevato
          a L. 35.000 mensili.
             L'assegno  a  favore  dei mutilati ed invalidi civili di
          cui all'art.   17  della  legge  30  marzo  1971,  n.  118,
          modificato dall'art. 22 della legge 11 agosto 1972, n. 485,
          e' elevato a L. 35.000 mensili";
             "Art.   9   (Aumento   assegno   mensile  a  favore  dei
          sordomuti). - A decorrere dal 1›  gennaio  1975,  l'assegno
          mensile  di  assistenza  per  i sordomuti di cui all'art. 1
          della legge 26 maggio 1970, n. 381, modificato dall'art. 23
          del   D.L.   30   giugno  1972,  n.  267,  convertito,  con
          modificazioni, nella  legge  11  agosto  1972,  n.  485,  e
          elevato a L.  38.000 mensili.
             Con  effetto dalla stessa data l'importo di L. 12.000 di
          cui al quarto comma del predetto art. 1  e'  elevato  a  L.
          38.000 mensili";
              art.  14-septies  del D.L. n. 663/1979, convertito, con
          modificazioni, dalla legge n. 33/1980:
             "Art.  14-septies.  -  Con  decorrenza  1›  luglio  1980
          l'importo mensile della pensione non reversibile  spettante
          ai  ciechi  civili di cui all'art. 2, legge 27 maggio 1970,
          n. 382, e successive modificazioni, nonche' della  pensione
          di invalidita' di cui agli articoli 12, 13 e 17 della legge
          30 marzo 1971,  n.  118,  e  successive  modificazioni,  in
          favore  dei  mutilati  e  degli  invalidi  civili  nei  cui
          confronti  sia  stata  accertata  una  totale  o   parziale
          inabilita'   lavorativa,   nonche'   l'assegno  mensile  di
          assistenza per i sordomuti di cui all'art. 1 della legge 26
          maggio  1970, n. 381, e successive modificazioni, che viene
          definito  'pensione  non  reversibile',  e'  elevato  a  L.
          100.000       comprensive       dell'aumento      derivante
          dall'applicazione,  nell'anno  1980,   della   perequazione
          automatica  prevista dall'art. 7 della legge 3 giugno 1975,
          n. 160.
             Le  pensioni di cui al comma precedente sono erogate per
          intero anche ai ciechi civili, ai mutilati,  agli  invalidi
          civili  e ai sordomuti ospiti di istituti o case di riposo.
             I  benefici  di cui ai commi primo e secondo sono estesi
          ai ciechi titolari di pensione  di  cui  all'art.  1  della
          legge 27 maggio 1970, n.  382, minori di diciotto anni.
             Con decorrenza 1› luglio 1980 i limiti di reddito di cui
          agli articoli 6, 8 e 10, del decreto-legge 2 marzo 1974, n.
          30,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 16 aprile
          1974, n. 114, e successive modificazioni, sono elevati a L.
          5.200.000   annui,  calcolati  agli  effetti  dell'IRPEF  e
          rivalutabili annualmente secondo gli indici di  valutazione
          delle  retribuzioni dei lavoratori dell'industria, rilevate
          dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.
             Con  la  stessa decorrenza di cui al comma precedente il
          limite di reddito per il  diritto  all'assegno  mensile  in
          favore  dei  mutilati  e degli invalidi civili, di cui agli
          articoli 13 e 17 della legge  30  marzo  1971,  n.  118,  e
          successive  modificazioni ed integrazioni, e' fissato in L.
          2.500.000 annui,  calcolati  agli  effetti  dell'IRPEF  con
          esclusione  del  reddito  percepito da altri componenti del
          nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte.
             Il  limite  di  reddito di cui al comma precedente sara'
          rivalutato  annualmente  sulla  base  degli  indici   delle
          retribuzioni   dei   lavoratori   dell'industria   rilevate
          dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.
             Sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili.
             All'onere  derivante  dalle  disposizioni  del  presente
          articolo, valutato in lire 45 miliardi per l'anno 1980,  si
          provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del capitolo
          6856 dello stato di previsione della  spesa  del  Ministero
          del  tesoro  per  l'anno  finanziario medesimo, utilizzando
          parzialmente  l'accantonamento  'Potenziamento  del   Corpo
          della guardia di finanza'.
             Il  Ministro  del tesoro e' autorizzato ad apportare con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio";
              art.   9   del   D.L.   n.  791/1981,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 54/1982:
             "Art.  9.  -  A decorrere dal 1› gennaio 1982, l'assegno
          mensile di cui all'art. 13 della legge 30  marzo  1971,  n.
          118,   e'   incompatibile   con   le  pensioni  dirette  di
          invalidita' a qualsiasi titolo  erogate  dall'assicurazione
          generale  obbligatoria  per  la  invalidita',  vecchiaia  e
          superstiti  dei  lavoratori  dipendenti,   dalle   gestioni
          sostitutive,   esonerative  ed  esclusive  della  medesima,
          nonche' dalle gestioni speciali  per  i  commercianti,  gli
          artigiani,  i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dalla
          gestione   speciale   minatori   e   con   le   prestazioni
          pensionistiche  dirette  di  invalidita' a qualsiasi titolo
          erogate da altre casse o fondi di previdenza  ivi  compresi
          quelli dei liberi professionisti.
             A  decorrere  dalla  stessa  data,  la  perequazione del
          limite di reddito individuale cui al sesto comma  dell'art.
          14-septies  del  decreto-legge  30  dicembre  1979, n. 663,
          convertito, con modificazioni, in legge 29  febbraio  1980,
          n.   33,  e'  sospesa  fino  all'assorbimento  della  parte
          eccedente il limite di reddito individuale previsto per  la
          concessione della pensione sociale di cui all'art. 26 della
          legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed
          integrazioni.
             Sono  abrogate le disposizioni legislative incompatibili
          con le norme di cui ai precedenti commi";
              art. 1 della legge n. 222/1984:
             "Art.  1  (Assegno  ordinario  di  invalidita'). - 1. Si
          considera invalido, ai fini del conseguimento  del  diritto
          ad     assegno    nell'assicurazione    obbligatoria    per
          l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei  lavoratori
          dipendenti  ed  autonomi  gestita  dall'Istituto  nazionale
          della previdenza sociale, l'assicurato la cui capacita'  di
          lavoro,  in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia
          ridotta in modo permanente a causa di infermita' o  difetto
          fisico o mentale a meno di un terzo.
             2.  Sussiste diritto ad assegno anche nei casi in cui la
          riduzione  della  capacita'  lavorativa,  oltre  i   limiti
          stabiliti  dal  comma  precedente,  preesista  al  rapporto
          assicurativo, purche' vi sia stato successivo  aggravamento
          o siano sopraggiunte nuove infermita'.
             3.  L'assegno di invalidita' di cui al presente articolo
          e' calcolato secondo le norme in vigore  nell'assicurazione
          generale  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
          superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni
          speciali dei lavoratori autonomi. Qualora l'assegno risulti
          inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni,  e'
          integrato, nel limite massimo del trattamento minimo, da un
          importo a carico del fondo  sociale  pari  a  quello  della
          pensione  sociale  di cui all'art. 26 della legge 30 aprile
          1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.
             4.  L'integrazione di cui al comma precedente non spetta
          ai soggetti che posseggono  redditi  propri  assoggettabili
          all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  per  un
          importo superiore  a  due  volte  l'ammontare  annuo  della
          pensione  sociale  di cui all'art. 26 della legge 30 aprile
          1969, n. 153, e successive modificazioni  ed  integrazioni.
          Per   i  soggetti  coniugati  e  non  separati  legalmente,
          l'integrazione non spetta qualora il reddito, cumulato  con
          quello  del  coniuge,  sia  superiore a tre volte l'importo
          della pensione sociale  stessa.  Dal  computo  dei  redditi
          predetti e' escluso il reddito della casa di abitazione.
             5.  Per  l'accertamento del reddito di cui al precedente
          comma, gli  interessati  devono  presentare  alle  gestioni
          previdenziali   di   competenza  la  dichiarazione  di  cui
          all'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.
             6.  L'assegno di invalidita' di cui al presente articolo
          non e' reversibile ai superstiti.  Agli  stessi  spetta  la
          pensione  di  reversibilita', in base alle norme che, nelle
          gestioni previdenziali di  competenza,  disciplinano  detta
          pensione  in  favore  dei superstiti di assicurato. Ai fini
          del conseguimento dei requisiti di contribuzione di cui  al
          secondo comma del successivo art. 4, si considerano utili i
          periodi di godimento dell'assegno di invalidita', nei quali
          non sia stata prestata attivita' lavorativa.
             7.  L'assegno e' riconosciuto per un periodo di tre anni
          ed e' confermabile per  periodi  della  stessa  durata,  su
          domanda  del  titolare  dell'assegno, qualora permangano le
          condizioni  che  diedero  luogo  alla  liquidazione   della
          prestazione   stessa,  tenuto  conto  anche  dell'eventuale
          attivita' lavorativa svolta. La  conferma  dell'assegno  ha
          effetto  dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda
          sia presentata nel semestre antecedente tale  data,  oppure
          dal   primo   giorno   del  mese  successivo  a  quello  di
          presentazione  della  domanda,  qualora  la  stessa   venga
          inoltrata   entro   i  centoventi  giorni  successivi  alla
          scadenza suddetta.
             8.  Dopo  tre  riconoscimenti  consecutivi, l'assegno di
          invalidita' e' confermato automaticamente,  ferme  restando
          le facolta' di revisione di cui al successivo art. 9.
             9.  I  periodi  di contribuzione effettiva, volontaria e
          figurativa,   successivi   alla    decorrenza    originaria
          dell'assegno,  sono  utili  ai  fini  della liquidazione di
          supplementi secondo la disciplina di cui all'art.  7  della
          legge 23 aprile 1981, n. 155. In caso di nuova liquidazione
          dell'assegno di invalidita', l'ammontare dello stesso sara'
          determinato    in    misura   non   superiore   all'assegno
          precedentemente liquidato, incrementato  dagli  aumenti  di
          perequazione  automatica  e  maggiorato  per  effetto della
          contribuzione successivamente intervenuta, valutata secondo
          la disciplina dell'art. 7 sopra citato.
             10.  Al  compimento dell'eta' stabilita per il diritto a
          pensione  di  vecchiaia,  l'assegno   di   invalidita'   si
          trasforma,  in presenza dei requisiti di assicurazione e di
          contribuzione, in pensione  di  vecchiaia.  A  tal  fine  i
          periodi  di  godimento dell'assegno nei quali non sia stata
          prestata attivita' lavorativa, si considerano utili ai fini
          del diritto e non anche della misura della pensione stessa.
          L'importo  della  pensione  non  potra',  comunque,  essere
          inferiore a quello dell'assegno di invalidita' in godimento
          al compimento dell'eta' pensionabile.
             11.  All'assegno  di  invalidita'  di  cui  al  presente
          articolo si  applica  la  disciplina  del  cumulo  prevista
          dall'art.20   della   legge  30  aprile  1969,  n.  153,  e
          successive modificazioni ed integrazioni.
             12.  A  decorrere  dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, l'assegno mensile di cui all'art. 13  della
          legge 30 marzo 1971, n. 118, e' incompatibile con l'assegno
          di invalidita'";
              art. 1 della legge n. 912/1986:
             "Art.  1.  -  1. L'art. 12, ultimo comma, della legge 30
          marzo 1971, n. 118, deve intendersi nel senso che gli eredi
          del mutilato o invalido civile, deceduto successivamente al
          riconoscimento della inabilita', hanno diritto a  percepire
          le  quote  di  pensione gia' maturate dall'interessato alla
          data  del  decesso,  anche  se  il   decesso   stesso   sia
          intervenuto   prima   della  deliberazione  concessiva  del
          comitato provinciale di assistenza e beneficenza  pubblica,
          ferma restando la necessita' della deliberazione stessa.
             2.  Nello  stesso senso deve intendersi l'art. 7, ultimo
          comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, relativamente ai
          soggetti affetti da sordomutismo".
             -   Il  testo  dell'art.  26  della  legge  n.  153/1969
          (Revisione  degli  ordinamenti  pensionistici  e  norme  in
          materia  di sicurezza sociale), come modificato dall'art. 3
          del D.L. n. 30/1974, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge n. 114/1974, e' il seguente:
             "Art.  26  (Pensioni ai cittadini ultrasessantacinquenni
          sprovvisti di reddito). - Ai cittadini italiani,  residenti
          nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'eta' di 65
          anni,  che   posseggano   redditi   propri   assoggettabili
          all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  per  un
          ammontare non superiore a L. 336.050 annue e, se coniugati,
          un  reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore
          a  L.  1.320.000  annue  e'  corrisposta,  a  domanda,  una
          pensione  sociale  non  riversibile  di L. 336.050 annue da
          ripartirsi in tredici  rate  mensili  di  L.  25.850  annue
          ciascuna.  La tredicesima rata e' corrisposta con quella di
          dicembre ed e' frazionabile. Non si procede al  cumulo  del
          reddito  con  quello  del  coniuge  nel caso di separazione
          legale.
             Dal  computo  del  reddito  suindicato  sono esclusi gli
          assegni familiari ed il reddito della casa di abitazione.
             Non hanno diritto alla pensione sociale:
              1)  coloro  che  hanno  titolo  a rendite o prestazioni
          economiche previdenziali ed assistenziali, fatta  eccezione
          per   gli  assegni  familiari,  erogate  con  carattere  di
          continuita' dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati
          esteri;
              2)  coloro  che  percepiscono pensioni di guerra, fatta
          eccezione dell'assegno vitalizio annuo agli ex  combattenti
          della guerra 1915-1918 e precedenti.
             La  esclusione  di  cui  al  precedente  comma non opera
          qualora l'importo dei redditi ivi considerati non superi L.
          336.050 annue.
             Coloro  che percepiscono le rendite o le prestazioni o i
          redditi  previsti  nei  precedenti  commi,  ma  di  importo
          inferiore  a  L. 336.050 annue, hanno diritto alla pensione
          sociale ridotta in misura corrispondente all'importo  delle
          rendite, prestazioni e redditi percepiti.
             L'importo  della  pensione sociale di cui al primo comma
          e' comprensivo, per il 1974, degli aumenti derivanti  dalla
          perequazione automatica della pensione di cui al precedente
          art. 19.
             I  limiti  di  L.  336.050  previsti nel primo, quarto e
          quinto comma  del  presente  articolo  sono  elevati  dalla
          perequazione automatica di cui al precedente art. 19.
             Qualora,  a  seguito  della riduzione prevista dal comma
          precedente,  la  pensione  sociale   risulti   di   importo
          inferiore  a  L.  3.500 mensili, l'Istituto nazionale della
          previdenza sociale ha facolta' di  porla  in  pagamento  in
          rate semestrali anticipate.
             La pensione e' posta a carico del Fondo sociale, nel cui
          seno  e'  costituita  apposita  gestione  autonoma,  ed  e'
          corrisposta,   con   le   stesse   modalita'  previste  per
          l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale  della
          previdenza  sociale,  al quale compete l'accertamento delle
          condizioni   per   la   concessione   sulla   base    della
          documentazione indicata nel comma successivo.
             La  domanda  per ottenere la pensione e' presentata alla
          sede dell'I.N P.S. nella cui circoscrizione territoriale e'
          compreso il comune di residenza dell'interessato.
             La  domanda stessa deve essere corredata dal certificato
          di nascita e dalla  certificazione  da  rilasciarsi,  senza
          spese, dagli uffici finanziari sulla dichiarazione resa dal
          richiedente su  modulo  conforme  a  quello  approvato  con
          decreto  del  Ministero delle finanze, da emanarsi entro il
          mese di ottobre 1974, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          da cui risulti l'esistenza dei prescritti requisiti.
             La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo
          a quello di presentazione della domanda e non e'  cedibile,
          ne' sequestrabile, ne' pignorabile. Per coloro che, potendo
          far valere i requisiti di cui al primo comma, presentino la
          domanda  entro il primo anno di applicazione della presente
          legge, la pensione decorre dal 1› maggio 1969  o  dal  mese
          successivo   a  quello  di  compimento  dell'eta',  qualora
          quest'ultima ipotesi si  verifichi  in  data  successiva  a
          quella di entrata in vigore della legge.
             Chiunque  compia  dolosamente atti diretti a procurare a
          se' o ad altri la liquidazione della pensione non spettante
          e'  tenuto  a  versare  una  somma pari al doppio di quella
          indebitamente percepita, il cui  provento  e'  devoluto  al
          Fondo   sociale.   La   suddetta   sanzione   e'  comminata
          dall'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso
          le proprie sedi provinciali.
             Per  i  ricorsi  amministrativi  contro  i provvedimenti
          dell'I.N P.S.  concernenti la concessione  della  pensione,
          nonche'  per  la  comminazione delle sanzioni pecuniarie di
          cui al comma precedente e per le  conseguenti  controversie
          in   sede   giurisdizionale,  si  applicano  le  norme  che
          disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori  dipendenti  di
          cui  al  R.D.L.   4  ottobre  1935,  n.  1827, e successive
          modificazioni e integrazioni".
             -   Il  testo  dell'art.  10  della  legge  n.  854/1973
          (Modalita' di erogazione degli assegni, delle  pensioni  ed
          indennita'  di  accompagnamento a favore dei sordomuti, dei
          ciechi civili e dei mutilati ed  invalidi  civili),  e'  il
          seguente:
             "Art. 10. - In sostituzione dell'assegno di cui all'art.
          1 della legge 26 maggio 1970,  n.  381,  i  sordomuti,  dal
          primo  giorno  del  mese successivo a quello del compimento
          dei 65 anni di eta', sono  ammessi,  su  comunicazione  del
          Ministero   dell'interno   all'Istituto   nazionale   della
          previdenza sociale,  da  effettuarsi  sei  mesi  prima  del
          cennato  termine,  al  godimento  della  pensione sociale a
          carico del fondo di cui all'art. 2 della  legge  21  luglio
          1965,  n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni".
             Per  il  testo  dell'art. 11 della sopra citata legge n.
          854/1973 si veda il  primo  alinea  delle  precedenti  note
          all'art. 8, comma 2.
             Per   opportuna  conoscenza  si  riporta  il  testo  dei
          seguenti articoli:
              art. 28 della legge n. 843/1978:
             "Art.  28.  -  Il  limite  di reddito di cui all'art. 26
          della  legge  30  aprile  1969,  n.   153,   e   successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  previsto  per  il caso di
          cumulo di redditi fra coniugi  ai  fini  del  diritto  alla
          pensione  sociale,  e' annualmente rivalutato applicando su
          base annua gli aumenti in cifra fissa e in  percentuale  di
          cui all'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.
             Quando   il   reddito  complessivo  dei  coniugi  eccede
          l'anzidetto limite  di  reddito,  ma  in  misura  inferiore
          all'importo  della  pensione  sociale,  e'  riconosciuto il
          diritto   alla   pensione   sociale   ridotta   in   misura
          corrispondente a tale eccedenza.
             Le  sanzioni  previste  al  penultimo comma dell'art. 26
          della legge 30 aprile 1969, n. 153,  nonche'  dell'art.  40
          del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968,
          n. 488, non si applicano a coloro che abbiano denunciato  o
          denuncino  la  percezione  non dovuta rispettivamente della
          pensione sociale o dell'integrazione al trattamento  minimo
          entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente legge. In tale ipotesi non si fa luogo a  recupero
          delle somme percepite";
              art. 3 della legge n. 160/1975:
             "Art.  3  (Titolari  di pensione sociale). - A decorrere
          dal  1›  gennaio  1975  l'importo  mensile  della  pensione
          sociale  di cui all'art.  3 del decreto-legge 2 marzo 1974,
          n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile
          1974, n. 114, e' elevato a L.  38.850.
             L'importo  predetto  e'  comprensivo,  per  l'anno 1975,
          dell'aumento derivante dall'applicazione  della  disciplina
          della   perequazione  automatica  delle  pensioni,  di  cui
          all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
             I  limiti  di  reddito  di  L.  336.050  annue  e  di L.
          1.320.000 annue previsti nel primo, quarto e  quinto  comma
          dell'art.  26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo
          modificato dall'art. 3 del decreto-legge 2 marzo  1974,  n.
          30,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 16 aprile
          1974,  n.  114,  sono  aumentati  dal  1›   gennaio   1975,
          rispettivamente,   a   L.   505.050   e   a  L.  1.560.000.
          Quest'ultimo limite viene annualmente aumentato  in  misura
          pari   all'aumento   annuo   dell'importo   della  pensione
          sociale";
              art. 2 della legge n. 140/1985:
             "Art.  2  (Aumento  della  pensione  sociale).  - 1. Con
          effetto dal 1› gennaio 1985, la  pensione  sociale  di  cui
          all'art.   26  della  legge  30  aprile  1969,  n.  153,  e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e'  aumentata
          secondo   quanto   stabilito   nei   commi  successivi  con
          riferimento  ai  redditi  individuali  e  familiari   delle
          persone ultrasessantacinquenni in stato di bisogno.
             2.  La misura dell'aumento e' pari a lire 975.000 annue,
          da ripartire in tredici mensilita' di lire 75.000 ciascuna.
          La  misura  dell'aumento stesso, alle condizioni di seguito
          stabilite, fermi restando gli altri requisiti previsti  per
          la  concessione  della  pensione  sociale,  spetta anche ai
          soggetti esclusi in relazione alle condizioni di reddito di
          cui  all'art.  26  della  legge  30  aprile 1969, n. 153, e
          successive modificazioni e integrazioni.
             3.  L'aumento  e'  corrisposto, su domanda, a condizione
          che:
              1)  se  la  persona non fa parte di un nucleo familiare
          composto di due o piu' persone, non possieda redditi propri
          per   un  importo  pari  o  superiore  all'ammontare  annuo
          complessivo della pensione sociale di cui all'art. 26 della
          legge  30  aprile  1969,  n.  153, e dell'aumento di cui al
          presente articolo;
              2)  se  la persona vive in un nucleo familiare composto
          di due o piu' persone, non possieda redditi propri  per  un
          importo  pari  o superiore a quello di cui al punto 1), ne'
          redditi, cumulati con  quelli  degli  altri  componenti  il
          nucleo  familiare,  pari  o  superiori al limite costituito
          dalla somma dell'ammontare  annuo  della  pensione  sociale
          comprensiva  dell'aumento  di  cui  al  presente  articolo,
          dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle  pensioni
          a  carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nonche'
          di un ulteriore  importo  pari  all'ammontare  annuo  della
          pensione sociale per ciascun componente il nucleo familiare
          successivo al secondo.
             4.  Qualora  i  redditi posseduti risultino inferiori ai
          limiti di cui ai  punti  1)  e  2)  del  comma  precedente,
          l'aumento e' corrisposto in misura tale che non comporti il
          superamento dei limiti stessi.
             5.   Agli   effetti  dell'aumento  di  cui  al  presente
          articolo, si tiene conto dei redditi  di  qualsiasi  natura
          compresi  i  redditi  esenti da imposta e quelli soggetti a
          ritenuta alla fonte  a  titolo  di  imposta  o  ad  imposta
          sostitutiva.
             6.  Il  nucleo familiare di cui al comma 3, punto 2), e'
          costituito, oltre che dal coniuge, dalle persone menzionate
          negli  articoli  433,  436  e  437  del  codice  civile, se
          conviventi.
             7.  La  valutazione  della misura dell'aumento di cui al
          presente articolo  e'  stabilita  annualmente  nella  legge
          recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e pluriennale dello Stato.
             8.  L'aumento  e' posto a carico del Fondo sociale ed e'
          corrisposto,  con  le   stesse   modalita'   previste   per
          l'erogazione  delle pensioni, dall'Istituto nazionale della
          previdenza sociale, al quale compete  l'accertamento  delle
          condizioni per la concessione.
             9.  La  domanda  per  ottenere  l'aumento, corredata dal
          certificato  di  stato  di   famiglia,   nonche'   da   una
          dichiarazione  resa  dal  richiedente  su  apposito modulo,
          attestante  l'esistenza  dei   prescritti   requisiti,   e'
          presentata   alla   sede   dell'I.N P.S.   territorialmente
          competente.    Alla   dichiarazione   si    applicano    le
          disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968,
          n. 15, ed il dichiarante e' tenuto, oltre alla restituzione
          di  quanto  percepito,  anche  al  pagamento  di  una  pena
          pecuniaria  pari  a  cinque  volte  l'importo  delle  somme
          indebitamente  percepite,  a favore del Fondo sociale. Tale
          sanzione e' comminata dall'I.N P.S. attraverso  le  proprie
          sedi territorialmente competenti.
             10.   In   sede  di  prima  applicazione  l'I.N P.S.  e'
          legittimato all'erogazione di un  acconto  dell'aumento  di
          cui  al  presente  articolo,  nei  limiti  di  lire  50.000
          mensili, sulla base di dichiarazione relativa all'esistenza
          dei requisiti prescritti sottoscritta dagli interessati, in
          sede  di  riscossione,  su  apposito   modulo   predisposto
          dall'Istituto medesimo.
             11.   L'aumento   decorre  dal  primo  giorno  del  mese
          successivo a quello di presentazione della domanda e non e'
          cedibile,  ne'  sequestrabile,  ne' pignorabile. Per coloro
          che, potendo  far  valere  i  requisiti  di  cui  ai  commi
          precedenti,  presentino  la  domanda entro il primo anno di
          applicazione della presente legge, l'aumento decorre dal 1›
          gennaio 1985, ovvero dal primo giorno del mese successivo a
          quello in cui si sono verificati i requisiti stessi".