Art. 8. 1. Chiunque esercita l'attivita' di mediazione senza essere iscritto nel ruolo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra lire un milione e lire quattro milioni ed e' tenuto alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite. Per l'accertamento dell'infrazione, per la contestazione della medesima e per la riscossione delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 2. A coloro che siano incorsi per tre volte nella sanzione di cui al comma 1, anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio, si applicano le pene previste dall'articolo 348 del codice penale, nonche' l'articolo 2231 del codice civile. 3. La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge.
Note all'art. 8: - La legge n. 689/1981 reca: "Modifiche al sistema penale". - L'art. 348 del codice penale e' cosi' formulato: "Art. 348 (Abusivo esercizio di una professione). - Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire mille a cinquemila". La misura minima e massima della sanzione pecuniaria di cui all'articolo soprariportato e' stata successivamente moltiplicata prima per due (D.L.L. 5 ottobre 1945, n. 679), poi per otto (D.L.P.C.S. 21 ottobre 1947, n. 1250), quindi per quaranta con assorbimento dei precedenti aumenti (art. 3 legge 12 luglio 1961, n. 603) e infine per cinque (legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 113, primo comma). La misura attuale della sanzione e' quindi "da lire duecentomila a lire un milione". - Il testo dell'art. 2231 del codice civile e' il seguente: "Art. 2231 (Mancanza d'iscrizione). - Quando l'esercizio di un'attivita' professionale e' condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non e' iscritto non gli da' azione per il pagamento della retribuzione. La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilita' del lavoro compiuto".