Art. 8. (Modalita' di iscrizione all'albo) 1. Per l'iscrizione all'albo l'interessato inoltra domanda in carta da bollo, al consiglio regionale o provinciale dell'ordine, allegando il documento attestante il possesso del requisito di cui alla lettera c) dell'articolo 7, nonche' le ricevute dei versamenti della tassa di iscrizione e della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali. 2. I pubblici impiegati debbono, inoltre, provar se e' loro consentito l'esercizio della libera professione. 3. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata sull'albo annotazione con la relativa motivazione.