Art. 8. (Collaborazione interministeriale) 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri membri del Comitato di cui all'articolo 4 possono richiedere, per il tramite del Ministro competente, alle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che sono tenute a provvedere, l'espletamento delle attivita' necessarie all'esercizio delle competenze loro attribuite dalla presente legge.