Art. 8. 
                 (Collaborazione interministeriale) 
 
  1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ed  i  Ministri  membri
del Comitato di cui all'articolo 4 possono richiedere, per il tramite
del Ministro competente, alle Amministrazioni centrali e  periferiche
dello Stato, che  sono  tenute  a  provvedere,  l'espletamento  delle
attivita' necessarie all'esercizio delle competenze  loro  attribuite
dalla presente legge.