(Norme-art. 8)
                               Art. 8 
                     (Assegnazione alle sezioni) 
  1. Gli  interessati  alla  assegnazione  alle  sezioni  di  polizia
giudiziaria presentano domanda alla amministrazione  di  appartenenza
entro trenta giorni dalla pubblicazione delle vacanze  indicando,  se
lo ritengono, tre sedi di preferenza. 
  2. Le  domande,  con  il  parere  dell'ufficio  o  comando  da  cui
dipendono  gli  interessati,  sono   trasmesse   senza   ritardo   al
procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto  e'
stata dichiarata la vacanza. 
  3. Quando mancano le domande o queste sono in numero  inferiore  al
triplo delle vacanze, ciascuna amministrazione indica al  procuratore
generale, individuato a norma del comma 2, coloro che possono  essere
presi in considerazione ai fini della assegnazione alle sezioni  sino
a raggiungere, tenendo conto anche delle eventuali domande, un numero
triplo a quello delle vacanze. 
  4.  Un  terzo  dei  soggetti  indicati  dalla  amministrazione   di
appartenenza deve avere svolto attivita' di polizia  giudiziaria  per
almeno due anni nelle sezioni o nei servizi di polizia giudiziaria. 
  5. Per ogni candidato, l'amministrazione di appartenenza  trasmette
contestualmente copia della documentazione caratteristica. 
  6. L'assegnazione  e'  disposta  senza  ritardo  con  provvedimento
dell'amministrazione  di   appartenenza   su   richiesta   nominativa
congiunta del procuratore generale presso la corte di appello  e  del
procuratore della Repubblica interessato. 
  7. Non sono considerate le domande e  le  posizioni  rispetto  alle
quali  ricorrono  divieti  previsti  da  leggi   o   da   regolamenti
concernenti gli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.