Art. 8. 1. Alle domande ovvero alle comunicazioni al sindaco relative alla realizzazione di interventi di cui alla presente legge, e' allegato certificato medico in carta libera attestante (( l'handicap )) e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (a), dalla quale risultino l'ubicazione della propria abitazione, nonche' le difficolta' di accesso.
(a) Il testo dell'art. 4 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) e' il seguente: "Art. 4 (( Dichiarazione sostituita dell'atto di notorieta' )). - L'atto di notorieta' concernente fatti, stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede all'autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 20".