Art. 8. Sospensione e interruzione dei termini 1. I termini stabiliti per la conclusione di singoli procedimenti o fasi procedimentali possono essere sospesi, per una sola volta salvo diversa previsione di legge o di regolamento, qualora la Banca d'Italia richieda informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in suo possesso o non direttamente acquisibili presso altre amministrazioni o autorita'. 2. In considerazione della complessita' delle attivita' istruttorie necessarie all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, per i relativi procedimenti o fasi procedimentali di competenza della Banca d'Italia i termini possono essere altresi' sospesi quando si renda necessario effettuare approfondimenti istruttori tramite accertamenti ispettivi o l'acquisizione di pareri, anche non obbligatori, di altre amministrazioni o autorita' nazionali ed estere. 3. Nei casi indicati ai commi precedenti i termini riprendono a decorrere dal ricevimento o dall'acquisizione delle integrazioni dell'istruttoria e, in caso di accertamenti ispettivi, dalla data di apposizione del visto del Governatore al rapporto. In ogni caso, la sospensione non potra' eccedere 180 giorni. 4. Ove sussista l'esigenza di effettuare approfondimenti istruttori determinanti ai fini del rilascio di parere da parte della Banca d'Italia, il termine stabilito puo' essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso entro un termine, decorrente dal ricevimento dei dati integrativi, pari alla meta' di quello fissato per il rilascio del parere stesso. 5. Restano ferme le ulteriori ipotesi di sospensione e di interruzione dei termini di conclusione dei procedimenti stabilite per legge o per regolamento.