Art. 8.
                            Norme finali

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
((  1-bis.  Sono  fatte  salve  le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.))
  2.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.