Art. 8. 
                    Condizione di procedibilita' 
  1. Nei casi previsti dall'articolo  2,  l'azione  penale  non  puo'
essere iniziata o proseguita se non  siano  decorsi  sessanta  giorni
dalla data di scadenza del termine  di  presentazione  del  titolo  e
sempre che entro i medesimi sessanta giorni non sia stato  effettuato
dall'emittente il  pagamento  dell'assegno,  degli  interessi,  della
penale  e  delle  spese  per  il  protesto  o  per  la  constatazione
equivalente. Il pagamento  puo'  essere  effettuato  nelle  mani  del
portatore del titolo o  presso  lo  stabilimento  trattario  mediante
deposito vincolato al portatore del titolo ovvero presso il  pubblico
ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato la  constatazione
equivalente. 
  2. Nei casi previsti dall'articolo  2,  la  denuncia  di  reato  e'
presentata o trasmessa dal pubblico  ufficiale  che  deve  levare  il
protesto o effettuare la constatazione equivalente, se non  e'  stato
effettuato il pagamento di cui al comma  1,  decorso  il  termine  di
sessanta giorni ivi previsto. 
  3. Agli effetti dei commi 1 e 2 la  prova  dell'avvenuto  pagamento
deve essere fornita dall'emittente al pubblico ufficiale tenuto  alla
denuncia  di  reato  mediante  quietanza  del  portatore  con   firma
autenticata  ovvero,  in  caso  di  pagamento  a  mezzo  di  deposito
vincolato, mediante attestazione dell'azienda di credito  comprovante
il versamento dell'importo dovuto.