Art. 8. 
                       Consiglieri di parita' 
  1. I consiglieri di parita' di  cui  al  decreto-legge  30  ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  dicembre
1984, n. 863, sono componenti a tutti gli  effetti  delle  rispettive
commissioni regionali per l'impiego. 
  2. A livello provinciale e'  nominato  un  consigliere  di  parita'
presso la commissione circoscrizionale per l'impiego che ha sede  nel
capoluogo di provincia, con facolta' di intervenire presso  le  altre
commissioni circoscrizionali per l'impiego operanti nell'ambito della
medesima provincia. 
  3. I consiglieri di parita' di cui ai commi 1 e 2 sono nominati dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale  su  designazione  del
competente organo delle regioni, sentite le organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative a  livello  nazionale  e  devono  essere
scelti   tra   persone    che    abbiano    maturato    un'esperienza
tecnicoprofessionale  di  durata  almeno  triennale   nelle   materie
concernenti l'ambito della presente legge. 
  4. Il consigliere di parita' di cui all'articolo 4, comma 2,  della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, e' componente  con  voto  deliberativo
della commissione centrale per l'impiego. 
  5. Qualora si determini parita' di voti nelle commissioni di cui ai
commi 1, 2 e 4 prevale il voto del presidente. 
  6. Oltre ai compiti ad essi assegnati dalla legge nell'ambito delle
competenze delle commissioni circoscrizionali, regionali  e  centrale
per  l'impiego,  i  consiglieri  di  parita'  svolgono   ogni   utile
iniziativa per la realizzazione delle finalita' della presente legge. 
Nell'esercizio delle  funzioni  loro  attribuite,  i  consiglieri  di
parita' sono  pubblici  funzionari  e  hanno  l'obbligo  di  rapporto
all'autorita' giudiziaria per i reati di  cui  vengono  a  conoscenza
nell'esercizio delle funzioni medesime. I consiglieri di parita',  ai
rispettivi livelli, sono componenti degli organismi di parita' presso
gli enti locali regionali e provinciali. 
  7. Per l'espletamento dei propri compiti i consiglieri  di  parita'
possono richiedere all'ispettorato del lavoro di acquisire  presso  i
luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile
e  femminile,  in  relazione  allo  stato  delle  assunzioni,   della
formazione e promozione professionale. 
  8. I consiglieri di parita' di cui al comma 2  e  quelli  regionali
competenti per territorio, ferma restando l'azione in giudizio di cui
all'articolo 4, comma 6, hanno facolta' di agire in giudizio sia  nei
procedimenti promossi davanti al pretore in funzione di  giudice  del
lavoro che davanti al tribunale amministrativo  regionale  su  delega
della lavoratrice ovvero di intervenire nei  giudizi  promossi  dalla
medesima ai sensi dell'articolo 4. 
  9. I consiglieri di parita' ricevono comunicazioni sugli  indirizzi
dal Comitato di cui all'articolo 5 e fanno ad esso relazione circa la
propria  attivita'.  I  consiglieri  di  parita'  hanno  facolta'  di
consultare il Comitato e il consigliere nazionale di parita' su  ogni
questione ritenuta utile. 
  10. I consiglieri di parita'  di  cui  ai  commi  1,  2  e  4,  per
l'esercizio delle loro  funzioni,  sono  domiciliati  rispettivamente
presso l'ufficio regionale del lavoro e  della  massima  occupazione,
l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e presso
una direzione generale del Ministero del lavoro  e  della  previdenza
sociale. Tali uffici assicurano la sede, l'attrezzatura, il personale
e quanto necessario all'espletamento delle funzioni  dei  consiglieri
di parita'. Il Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale,  con
proprio decreto, puo' modificare la collocazione del  consigliere  di
parita' nell'ambito del Ministero. 
  11. Oltre al gettone giornaliero di presenza per la  partecipazione
alle  riunioni  delle  commissioni  circoscrizionali,   regionali   e
centrale per l'impiego, spettano ai consiglieri  di  parita'  gettoni
dello stesso importo per le giornate di effettiva presenza nelle sedi
dove sono domiciliati in ragione del loro ufficio,  entro  un  limite
massimo fissato annualmente con decreto del  Ministro  del  lavoro  e
della previdenza sociale. L'onere relativo fa carico al bilancio  del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
  12. Il consigliere di parita' ha diritto, se lavoratore dipendente,
a permessi non retribuiti per l'espletamento del suo mandato.  Quando
intenda esercitare questo diritto, deve darne  comunicazione  scritta
al datore di lavoro, di regola tre giorni prima. 
 
           Note all'art. 8:
             - Il D.L. n. 726/1984 reca: "Misure urgenti a sostegno e
          ad incremento dei livelli occupazionali".
             -  Il testo dell'art. 4, comma 2, della legge n. 56/1987
          (Norme sull'organizzazione del mercato del  lavoro)  e'  il
          seguente:   "La  commissione  centrale  per  l'impiego,  e'
          integrata da un membro, con voto consultivo,  nominato  dal
          Ministro   del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  con
          funzioni di consigliere per l'attuazione  dei  principi  di
          parita'  di  trattamento  tra  uomo  e  donna in materia di
          lavoro".