Articolo 8 1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a perseverare la propria identita, ivi compresa la sua nazionalita', il suo nome e le sue relazioni famigliari, cosi' come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali. 2. Se un fanciullo e' illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identita' o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinche' la sua identita sia ristabilita il piu' rapidamente possibile.