Art. 8. (Pensioni di reversibilita' ed indirette) 1. Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato nelle seguenti misure: a) del sessanta per cento al coniuge; dell'ottanta per cento al coniuge avente a carico un figlio minorenne, o maggiorenne inabile a qualsiasi proficuo lavoro; del cento per cento al coniuge avente a carico due o piu' figli minorenni, o maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro; b) in mancanza del coniuge, o alla sua morte, del sessanta per cento ad un solo figlio minorenne, o maggiorenne inabile a qualsiasi proficuo lavoro; dell'ottanta per cento a due figli minorenni, o maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro; del cento per cento a tre o piu' figli minorenni, o maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro; c) in mancanza di coniuge e di figli aventi diritto a trattamento pensionistico, del cinquanta per cento al genitore inabile a qualsiasi proficuo lavoro e privo di reddito o con redditi inferiori alla meta' dell'importo fissato dall'articolo 2, comma 2; del sessanta per cento ai due genitori inabili a qualsiasi proficuo lavoro e privi di reddito o con redditi complessivi inferiori all'importo fissato dall'articolo 2, comma 2. 2. Le pensioni di cui agli articoli 4 e 5 sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma 1. Qualora la pensione di invalidita' di cui all'articolo 5 sia stata concessa prima del compimento del decennio di iscrizione, la pensione di reversibilita', cosi' calcolta, e' ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi mancanti al compimento del decimo anno. 3. La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al comma 1, sempreche' il decesso sia avvenuto in costanza di iscrizione, al coniuge ed ai figli o, in mancanza di questi, ai genitori dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempreche' quest'ultimo abbia maturato dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione all'Ente. Essa spetta nelle percentuali di cui al comma 1, lettere a),b) e c), da applicare ad un importo determinato con i criteri previsti per la pensione di vecchiaia. 4. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e, comunque, non oltre il compimento del ventunesimo o ventiseiesimo anno di eta' nel caso si tratti, rispettivamente, di studi medi o di studi universitari.