Art. 8. 
              (Pensioni di reversibilita' ed indirette) 
   1. Le pensioni di cui agli articoli 2  e  3  sono  reversibili  ai
superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per  gli  impiegati
dello Stato nelle seguenti misure: 
     a) del sessanta per cento al coniuge; dell'ottanta per cento  al
coniuge avente a carico un figlio minorenne, o maggiorenne inabile  a
qualsiasi proficuo lavoro; del cento per cento al  coniuge  avente  a
carico due o piu' figli minorenni, o maggiorenni inabili a  qualsiasi
proficuo lavoro; 
     b) in mancanza del coniuge, o alla sua morte, del  sessanta  per
cento ad un solo figlio minorenne, o maggiorenne inabile a  qualsiasi
proficuo lavoro; dell'ottanta per cento  a  due  figli  minorenni,  o
maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro; del cento per  cento
a tre o piu' figli  minorenni,  o  maggiorenni  inabili  a  qualsiasi
proficuo lavoro; 
     c)  in  mancanza  di  coniuge  e  di  figli  aventi  diritto   a
trattamento  pensionistico,  del  cinquanta  per  cento  al  genitore
inabile a qualsiasi proficuo lavoro e privo di reddito o con  redditi
inferiori alla meta' dell'importo fissato dall'articolo 2,  comma  2;
del sessanta per cento ai due genitori inabili a  qualsiasi  proficuo
lavoro e  privi  di  reddito  o  con  redditi  complessivi  inferiori
all'importo fissato dall'articolo 2, comma 2. 
   2. Le pensioni di cui agli articoli 4  e  5  sono  reversibili  ai
superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma 1.  Qualora
la pensione di invalidita' di cui all'articolo 5 sia  stata  concessa
prima del compimento del  decennio  di  iscrizione,  la  pensione  di
reversibilita', cosi' calcolta, e' ridotta di un decimo per ogni anno
o frazione di anno superiore a sei mesi mancanti  al  compimento  del
decimo anno. 
   3. La pensione indiretta spetta, nei casi ed  alle  condizioni  di
cui al comma 1, sempreche' il decesso sia  avvenuto  in  costanza  di
iscrizione, al coniuge ed ai figli  o,  in  mancanza  di  questi,  ai
genitori dell'iscritto defunto senza diritto a  pensione,  sempreche'
quest'ultimo abbia maturato dieci  anni  di  effettiva  iscrizione  e
contribuzione all'Ente. Essa spetta nelle percentuali di cui al comma
1, lettere a),b) e c), da applicare ad un importo determinato  con  i
criteri previsti per la pensione di vecchiaia. 
   4. Ai figli minori sono equiparati i figli che  seguono  corsi  di
studio, sino al compimento della durata minima legale  del  corso  di
studio seguito e, comunque, non oltre il compimento del ventunesimo o
ventiseiesimo anno di eta' nel caso si  tratti,  rispettivamente,  di
studi medi o di studi universitari.