Art. 8. 
                        Agevolazioni fiscali 
  1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui
all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarieta', e
quelli connessi allo svolgimento delle  loro  attivita'  sono  esenti
dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro. 
  2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di
cui  all'articolo  3,   costituite   esclusivamente   per   fini   di
solidarieta', non si considerano cessioni di beni ne' prestazioni  di
servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni  e  le
attribuzioni di eredita' o di legato sono esenti da  ogni  imposta  a
carico delle organizzazioni  che  perseguono  esclusivamente  i  fini
suindicati. 
  3. All'articolo 17 della legge  29  dicembre  1990,  n.  408,  come
modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo il
comma 1-bis e' aggiunto il seguente: 
  "1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1,  e  secondo  i
medesimi principi e  criteri  direttivi,  saranno  introdotte  misure
volte a favorire le erogazioni liberali  in  denaro  a  favore  delle
organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai  fini  di
solidarieta', purche' le attivita' siano  destinate  a  finalita'  di
volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa  vigente  in
materia e che risultano iscritte senza  interruzione  da  almeno  due
anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione
di cui alla lettera  a)  del  comma  1,  dovra'  essere  prevista  la
deducibilita' delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli  10,
65 e 110 del testo unico delle imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  per  un  ammontare   non
superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del  reddito  di  impresa,
nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del
2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di  lire  100
milioni". 
  4. I proventi  derivanti  da  attivita'  commerciali  e  produttive
marginali non costituiscono redditi imponibili ai  fini  dell'imposta
sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG)  e  dell'imposta  locale
sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il  loro  totale  impiego
per i fini istituzionali dell'organizzazione di  volontariato.  Sulle
domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entita'
delle  attivita',  decide  il  Ministro  delle  finanze  con  proprio
decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.